L. 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

1. Risultati differenziali.

2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.

3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.

4. Riduzione della aliquota IRPEG.

5. Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa.

6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.

7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.

8. Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate .

9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.

10. Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.

11. Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

12. Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi.

13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

14. Regime fiscale delle attività marginali.

15. Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani.

16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.

17. Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.

18. Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.

19. Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.

20. Semplificazione per l'INVIM decennale.

21. Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel.

22. Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale.

23. Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati.

24. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.

25. Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

26. Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano.

27. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.

28. Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica.

29. Norme in materia di energia geotermica.

30. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

31. Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

32. Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.

33. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.

34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.

35. Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.

36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.

37. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

38. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

39. Disposizioni transitorie.

40. Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.

41. Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto.

42. Disposizioni in materia di controlli dell'Amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti.

43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.

44. Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca.

45. Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

46. Trasferimento in proprietà di alloggi.

47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.

48. Rimborso della tassa sulle concessioni governative.

49. Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

50. Rinnovi contrattuali.

51. Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.

52. Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi.

53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.

54. Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali.

55. Norme particolari per gli enti locali.

56. Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca.

57. Finanza di progetto.

58. Consumi intermedi.

59. Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa .

60. Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione.

61. Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili.

62. Affitti passivi.

63. Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

64. Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.

65. Semplificazione di procedure.

66. Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica.

67. Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002.

68. Gestioni previdenziali.

69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.

70. Maggiorazioni.

71. Totalizzazione dei periodi assicurativi.

72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

73. Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS.

74. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

75. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani.

76. Previdenza giornalisti.

77. Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali.

78. Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.

79. Norme in materia di ENPALS.

80. Disposizioni in materia di politiche sociali.

81. Interventi in materia di solidarietà sociale.

82. Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

83. Norme attuative dell'accordo Governo-Regioni.

84. Eliminazione progressiva dei ticket sanitari.

85. Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica.

86. Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto.

87. Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.

88. Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

89. Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti.

90. Sperimentazioni gestionali.

91. Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità.

92. Interventi vari di interesse sanitario.

93. Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva.

94. Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale.

95. Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro.

96. Potenziamento delle strutture di radioterapia.

97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.

98. Interventi per la tutela della salute mentale.

99. Misure per la profilassi internazionale.

100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli.

101. Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia.

102. Cartolarizzazione dei crediti e altre misure.

103. Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico.

104. Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide.

105. Modifiche ai D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

106. Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.

107. Informatizzazione della normativa vigente.

108. Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.

109. Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile.

110. Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

111. Contributo straordinario all'ENEA.

112. Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico.

113. Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale.

114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.

115. Ente geopaleontologico di Pietraroia.

116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.

117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

120. Riduzione degli oneri sociali.

121. Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.

123. Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.

124. Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

125. Disposizioni per il settore agricolo.

126. Garanzie a favore di cooperative agricole.

127. Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate.

128. Disposizioni in materia di credito agrario.

129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.

130. Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari.

131. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari.

132. Disposizioni in materia di concessioni autostradali.

133. Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane.

134. Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia.

135. Continuità territoriale per la Sicilia.

136. Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea.

137. Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia.

138. Disposizioni relative a eventi calamitosi.

139. Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

140. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia.

141. Patrimonio idrico nazionale.

142. Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico.

143. Interventi in materia di patrimonio storico-artistico.

144. Limiti di impegno.

145.-1.-49.

145.-50.-99.

146. Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali.

147. Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

149. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

150. Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica.

151. Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991.

152. Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti.

153. Imprese editrici di quotidiani e periodici.

154. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

155. Norme per la sostituzione della lira con l'euro.

156. Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM.

157. Fondi speciali e tabelle.

158. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.


Capo XVIII - Interventi in materia di lavoro

116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

(214);

b) (215);

c) (216).

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi (217):

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale (217/a).

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti (217/b).

18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

19. (218).

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

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(214) Il testo è stato inserito nel comma 3 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(215) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 78, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(216) Aggiunge il comma 5-bis alla L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(217) Vedi, anche, la Dir.Min. 19 aprile 2001, n. 1/2001.

(217/a) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 21, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 24 del citato articolo 4.

(217/b) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 22, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 24 del citato articolo 4.

(218) Sostituisce l'art. 37, L. 24 novembre 1981, n. 689.


117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

b) (219);

c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»;

d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2. (220).

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale»;

b) (221);

c) (222);

d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;

e) (223);

f) al comma 5, dopo le parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'accreditamento»;

g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;

h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di studio adeguati»;

i) ai commi 8 e 10, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;

l) al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento»;

m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;

n) al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»;

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l'accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione nonché di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.

5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (224).

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(219) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(220) Aggiunge il numero 5-ter) all'art. 2751-bis del codice civile.

(221) Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(222) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(223) Sostituisce il comma 4 dell'art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

(224) Con D.Dirett. 6 settembre 2001 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2001, n. 233) si è provveduto al riparto, tra le regioni e le province autonome della somma di cui al presente comma. Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 5 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'àmbito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo (224/a).

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata (224/b).

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali (224/c).

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (224/d).

7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente] (224/e).

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto (224/f).

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche (225).

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 (225/a).

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 (225/b).

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (226).

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(224/a) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(224/b) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(224/c) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(224/d) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(224/e) Comma abrogato dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(224/f) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(225) Per la ristrutturazione degli Enti di formazione vedi il D.M. 30 maggio 2001. Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi i commi 19 e 58 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(225/a) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(225/b) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 aprile 2003.

(226) Comma così modificato prima dall'art. 47, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 3, comma 137, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Alla ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con D.Dirig. 4 maggio 2001 e con D.Dirett. 23 ottobre 2003. Gli interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo delle prassi di Formazione Continua sono stati determinati, per l'esercizio finanziario 2001, con D.Dirig. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2002, n. 12).


119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.

3. (226/a).

4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (227).

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(226/a) Sostituisce il comma 2 dell'art. 79, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(227) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 ottobre 2002.


120. Riduzione degli oneri sociali.

1. Nell'àmbito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

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Capo XIX - Interventi in materia di agricoltura

121. Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

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122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.

1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni (227/a), i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

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(227/a) Il presente termine era stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 3, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Successivamente il citato articolo 3 è stato soppresso dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284.


123. Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (228);

b) (229);

c) (230);

d) (231).

2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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(228) Sostituisce, con i commi 1, 1-bis e 1-ter, il comma 1 dell'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(229) Sostituisce, con i commi 2 e 2-bis, il comma 2 dell'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(230) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(231) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.


124. Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'àmbito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti. Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse (232).

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(232) Periodo aggiunto dal comma 3 dell'art. 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


125. Disposizioni per il settore agricolo.

1. (233).

2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

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(233) Sostituisce, con quattro periodi, l'originario secondo periodo del comma 11 dell'art. 4, D.L. 7 settembre 1987, n. 370.


126. Garanzie a favore di cooperative agricole.

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al D.M. 18 dicembre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel D.M. 2 febbraio 1994, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefìci previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefìci le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante (234).

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(234) Con Comunicato 21 agosto 2002 (Gazz. Uff. 21 agosto 2002, n. 195) il Ministero delle politiche agricole e forestali ha reso noto che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato UE, nei confronti del presente articolo. Successivamente, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) ha reso noto che la suddetta procedura di infrazione si è risolta positivamente e che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione dell'8 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101/10 del 23 aprile 2003, ha considerato compatibili con il mercato comune le disposizioni del presente articolo. Vengono meno, quindi, prosegue quest'ultimo comunicato, le ragioni di sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.