D.M. 25-3-1998 n. 142
Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di
orientamento.
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.
Epigrafe
Premessa
1. Finalità.
2. Modalità di attivazione.
3. Garanzie assicurative.
4. Tutorato e modalità esecutive.
5. Convenzioni.
6. Valore dei corsi.
7. Durata.
8. Estensibilità ai cittadini stranieri.
9. Procedure di rimborso.
10. Norme abrogate.
Allegato 1
Allegato 2
D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (1).
Regolamento recante norme di
attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24
giugno 1997, n. 196 (2), sui tirocini formativi e di orientamento (1/circ).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.
(2) Riportata al n. XIX.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata
emanata la seguente circolare:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale Circ. 15 luglio
1998, n. 92/98.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della
predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in
materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce
che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma
1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono
costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista
separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo
18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge
n. 196 del 1997 (2), anche in considerazione della necessità di verificare le risorse
finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18
marzo 1998;
Emana il seguente regolamento:
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(2) Riportata al n. XIX.
1. Finalità.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico
ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (3).
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i
soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di
lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività
dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un
tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei
e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in
misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
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(3) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione
secondaria.
2. Modalità di attivazione.
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta
degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (4), sezioni circoscrizionali per
l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi
analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal
vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione
con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (2);
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative
private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza,
sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di
revoca, della regione.
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(4) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(2) Riportata al n. XIX.
3. Garanzie assicurative.
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per
la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono
riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni
possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture
assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1
siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di
politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può
assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura
assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio
assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai
fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per
mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto
ministeriale del 18 giugno 1988 (5).
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(5) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
4. Tutorato e modalità esecutive.
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i
tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti
cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i
soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione,
che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e
di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per
gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture
di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del
responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo
3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima
organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le
convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che
promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro
interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello
territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e
le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui
fare riferimento sono allegati al presente decreto.
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5. Convenzioni.
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e
di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura
territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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6. Valore dei corsi.
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento,
possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle
strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello
studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture
pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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7. Durata.
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle
liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione
professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post
laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari,
compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca
e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi
di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari,
anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge
8 novembre 1991, n. 381 (6), con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile,
nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi
di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste
agli articoli 3, 4 e 5.
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(6) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
8. Estensibilità ai cittadini stranieri.
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che
effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi
comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché
ai cittadini extracomunitari secondo princìpi di reciprocità e criteri e
modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
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9. Procedure di rimborso.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso
totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti
di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del
nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi
alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236 (8);
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo
26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a
titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti
nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture
individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge
2 aprile 1968, n. 482 (9), e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione
e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (9).
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti
prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione
definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare
esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal
vigente regolamento.
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(7) Riportato alla voce Lavoro.
(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera
vedi il D.M. 22 gennaio 2001.
(9) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(9) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
10. Norme abrogate.
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18,
dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (8), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13,
dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (8),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (10).
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(8) Riportato alla voce Lavoro.
(8) Riportato alla voce Lavoro.
(10) Riportata alla voce Lavoro.
Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale)
TRA
Il/la ................................... (soggetto promotore)
con sede in ...................................................,
codice fiscale .................................................
d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a
dal sig. .......................................................
nato a .........................................................
il ............................................................;
E
................................................. (denominazione
dell'azienda ospitante) con sede legale in ....................,
codice fiscale .................................................
d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a
dal sig. .......................................................
nato a .........................................................
il .............................................................
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera
a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7), possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di
coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (11).
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7),
la .............................................................
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna
ad accogliere presso le sue strutture n. .......................
soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta
di .................................................. (riportare
la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5
del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997
(7).
Articolo 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997
(7) non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di
formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile
didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale,
indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in
base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto
formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)
presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per
la responsabilità civile.
Articolo 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di
orientamento il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di
orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai
dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi
e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Articolo 4
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del
tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli
istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto
promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla
regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di
ciascun progetto formativo e di orientamento.
............................, (data) ...........................
(firma per il soggetto promotore) ..............................
(firma per il soggetto ospitante) ..............................
------------------------
(7) Riportata al n. XIX.
(11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione
secondaria.
(7) Riportata al n. XIX.
(7) Riportata al n. XIX.
(7) Riportata al n. XIX.
Allegato
2
(su
carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO
E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ...........................................
stipulata in data .............................................)
Nominativo del tirocinante .....................................
nato a .........................................................
il .............................................................
residente in ...................................................
codice fiscale .................................................
Attuale condizione (barrare la casella):
+-+ +-+
- studente scuola secondaria superiore +-+ +-+
+-+ +-+
- universitario +-+ +-+
+-+ +-+
- frequentante corso post-diploma +-+ +-+
+-+ +-+
- post-laurea +-+ +-+
+-+ +-+
- allievo della formazione professionale +-+ +-+
+-+ +-+
- disoccupato/in mobilità +-+ +-+
+-+ +-+
- inoccupato +-+ +-+
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no
Azienda ospitante ..............................................
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ............
................................................................
Tempi di accesso ai locali aziendali ...........................
................................................................
Periodo di tirocinio n. mesi dal .............. al .............
Tutore (indicato dal soggetto promotore) .......................
................................................................
Tutore aziendale ...............................................
................................................................
Polizze assicurative:
- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ....................
- Responsabilità civile posizione n. .........................
compagnia ..................................................
Obiettivi e modalità del tirocinio .............................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Facilitazioni previste..........................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Obblighi del tirocinante:
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi
produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di
cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del
tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di
igiene e sicurezza.
............................, (data) ...........................
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ........
................................................................
Firma per il soggetto promotore ................................
Firma per l'azienda ............................................
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