D.M. 22-1-2001

Ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71.

1. Soggetti ammissibili.

2. Criteri di prioritā generali.

3. Criteri di prioritā specifici.

4. Modalitā di rimborso.

5. Distribuzione risorse.

6. Computabilitā dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili.

Allegato


D.M. 22 gennaio 2001 (1).

Ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71.


IL DIRETTORE GENERALE

per l'impiego divisione VII

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente la possibilitā di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che abbiano giā assolto l'obbligo scolastico;

Visto in particolare il comma 1, lettera g), dell'art. 18 della citata legge concernente la possibilitā di ammettere i soggetti ospitanti - secondo modalitā e criteri fissati da questo Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'āmbito del Fondo per l'occupazione - al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

Visto l'art. 26, comma 6 della legge n. 196/1997 del 24 giugno 1997 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalitā e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tali tirocini, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'āmbito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalitā e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari di cui sopra;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro le modalitā e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti per l'assicurazione suddetta dei soggetti ospitanti, nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a), del medesimo decreto;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto suddetto secondo cui i rimborsi di cui al comma 1, lettere a) e b), su menzionati sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio e di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;

Vista la circolare n. 92/98 del 15 luglio 1998 di questo Ministero con cui sono state fornite direttive in tema di tirocini formativi e di orientamento;

Considerati i vigenti princėpi sulle pari opportunitā;

Considerato che i fondi preordinati allo scopo a valere sul Fondo per l'occupazione ammontano a L. 11.559.256.536 per l'anno 1998 e a lire 12 miliardi per l'anno 2000;

Visto, infine, l'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, con il quale si prevede che con il medesimo decreto che determina le modalitā e le condizioni di computabilitā i fini della legge n. 68/1999 del 12 marzo 1999 dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini formativi e di orientamento dai datori di lavoro che abbiano stipulato convenzioni ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

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1. Soggetti ammissibili.

Possono presentare la domanda di rimborso (totale o parziale) limitatamente agli oneri finanziari di cui al punto a) (ivi comprese le spese sostenute per il vitto e l'alloggio dei giovani tirocinanti) e b) (spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) di cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici che abbiano sottoscritto una convenzione per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto.

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2. Criteri di prioritā generali.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 142/1998, del 25 marzo 1998 i rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), avranno luogo per quegli accordi di programma quadro approvati dalle regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale.

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3. Criteri di prioritā specifici.

Per quanto riguarda il rimborso totale o parziale degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al punto b), comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 destinato alle imprese nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento U.E. n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, vale il criterio della minore dimensione dei soggetti ospitanti e dell'attivazione di tirocini in favore dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999.

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4. Modalitā di rimborso.

Le modalitā di rimborso sono stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 2.

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5. Distribuzione risorse.

1) Le risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all'art. 9, comma 1, punto b), nel limite del 15% per le regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise;

a) l'importo del 15% č distribuito cosė come risulta dall'allegata tabella la per l'anno 1998, 1b per l'anno 2000 sulla base del 20% quale quota fissa, del 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40% sulla base della popolazione residente nella regione.

2) Le rimanenti risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all'art. 9, comma 1, punto a), alle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise secondo l'allegata tabella 2a per l'anno 1998, 2b per fanno 2000 sulla base del 20% quale quota fissa, del 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40% sulla base della popolazione residente nella regione;

a) il trasferimento delle risorse avverrā a favore delle regioni del centro nord secondo quanto previsto in almeno due accordi di programma quadro che le regioni del sud stipuleranno con regioni del centro nord;

b) qualora negli accordi di programma quadro stipulati da ciascuna regione del sud entro il centoventesimo giorno dalla registrazione del presente decreto non vengano impegnate le somme disponibili, dette somme saranno ridistribuite tra le altre regioni del sud;

c) qualora le somme previste negli accordi di programma quadro non vengano spese dalle regioni del centro nord, le stesse somme torneranno nella disponibilitā della/e regione/i del sud;

d) sulla base degli accordi di programma quadro stipulati tra regioni del sud e regioni del centro nord, il Ministero del lavoro trasferirā le risorse alle regioni del centro nord nel limite delle tabelle 2a e 2b.

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6. Computabilitā dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili.

1. Le modalitā e le condizioni di computabilitā delle persone disabili impegnate in attivitā di tirocinio sono regolate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142 del 1998, secondo quanto segue:

i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'āmbito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ĢNorme per il diritto al lavoro dei disabiliģ;

le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'āmbito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999 sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della medesima legge.

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Allegato

Tab. 1A 

 

ANNO 1998 

 

 

Regioni 

Tas. Dis 

Pop. Res. 

20% Quot. 

40% Tas. D 

40% Pop.

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sardegna 

28,9 

0,14 

1661429 

0,084 

51428580 

100800000 

60480000 

203280000 

Sicilia 

35,2 

0,17 

5108067 

0,26 

51428570 

122400000 

187200000 

351600000 

Calabria 

31,2 

0,15 

2070982 

0,105 

51428570 

108000000 

75600000 

225600000 

Basilicata 

33,6 

0,16 

610330 

0,031 

51428570 

115000000 

22320000 

179520000 

Puglia 

25,9 

0,12 

4090068 

0,208 

51428570 

86400000 

149760000 

278160000 

Molise 

23,2 

0,11 

329894 

0,017 

51428570 

79200000 

12240000 

133440000 

Campania 

28,8 

0,15 

5796889 

0,295 

51428570 

108000000 

214000000 

362400000 

 

206,8 

100 

1966769 

100 

360000000 

720000000 

720000000 

1734000000 

 

 

 

Tab. 2A 

 

ANNO 1998 

 

 

Regioni 

Tas. Dis 

Pop. Res. 

20% Quot. 

40% Tas. D 

40% Pop.

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sardegna 

28,9 

0,14 

1661429 

0,084 

51428580 

100800000 

60480000 

1151777160 

Sicilia 

35,2 

0,17 

5108067 

0,26 

51428570 

122400000 

187200000 

1892182740 

Calabria 

31,2 

0,15 

2070982 

0,105 

51428570 

108000000 

75600000 

1278257140 

Basilicata 

33,6 

0,16 

610330 

0,031 

51428570 

115000000 

22320000 

1017137140 

Puglia 

25,9 

0,12 

4090068 

0,208 

51428570 

86400000 

149760000 

1576097140 

Molise 

23,2 

0,11 

329894 

0,017 

51428570 

79200000 

12240000 

756017140 

Campania 

28,8 

0,15 

5796889 

0,295 

51428570 

108000000 

214000000 

2054457140 

 

206,8 

100 

1966769 

100 

360000000 

720000000 

720000000 

9825258000 

 

 

 

Tab. 1B 

 

ANNO 2000 

 

 

Regioni 

Tas. Dis 

Pop. Res. 

20% Quot. 

40% Tas. D 

40% Pop.

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sardegna 

28,9 

0,14 

1661429 

0,084 

51428580 

100800000 

60480000 

212708580 

Sicilia 

35,2 

0,17 

5108067 

0,26 

51428570 

122400000 

187200000 

361028570 

Calabria 

31,2 

0,15 

2070982 

0,105 

51428570 

108000000 

75600000 

235028570 

Basilicata 

33,6 

0,16 

610330 

0,031 

51428570 

115000000 

22320000 

188948570 

Puglia 

25,9 

0,12 

4090068 

0,208 

51428570 

86400000 

149760000 

287588570 

Molise 

23,2 

0,11 

329894 

0,017 

51428570 

79200000 

12240000 

142868570 

Campania 

28,8 

0,15 

5796889 

0,295 

51428570 

108000000 

214000000 

371828570 

 

206,8 

100 

19667679 

100 

360000000 

720000000 

720000000 

1800000000 

 

 

 

Tab. 1B 

 

ANNO 2000 

 

 

Regioni 

Tas. Dis 

Pop. Res. 

20% Quot. 

40% Tas. D 

40% Pop.

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sardegna 

28,9 

0,14 

1661429 

0,084 

291428580 

571200000 

342720000 

1205348580 

Sicilia 

35,2 

0,17 

5108067 

0,26 

291428570 

693600000 

1060800000 

2045828570 

Calabria 

31,2 

0,15 

2070982 

0,105 

291428570 

612000000 

428400000 

1331828570 

Basilicata 

33,6 

0,16 

610330 

0,031 

291428570 

652800000 

1264800000 

1070708570 

Puglia 

25,9 

0,12 

4090068 

0,208 

291428570 

489600000 

848640000 

1029668570 

Molise 

23,2 

0,11 

329894 

0,017 

291428570 

448800000 

69360000 

809588570 

Campania 

28,8 

0,15 

5796889 

0,295 

291428570 

612000000 

1203600000 

2107028570 

 

206,8 

100 

1966769 

100 

2040000000 

4080000000 

4080000000 

10200000000 

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