D.P.R. 12-7-2000 n.
257
Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo
anno di età.
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 15 settembre 2000, n. 216.
Epigrafe
Premessa
1. Oggetto.
2. Attuazione progressiva.
3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche.
4. Iniziative formative e di orientamento per
l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative.
5. Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato.
6. Passaggio tra i sistemi.
7. Percorsi integrati.
8. Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra
sistemi informativi.
9. Modalità di finanziamento.
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 (1).
Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n.
144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al
diciottesimo anno di età (1/circ).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2000, n. 216.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9
novembre 2000, n. 77/2000; Circ. 3 maggio 2001, n. 80;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 12
novembre 2002, n. 2725/OF3.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto 9 agosto 1999, n. 323, del Ministro della pubblica
istruzione;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali
nella seduta del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
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1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di
competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può
essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto
riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto
previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell'articolo
17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti
attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in
relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli
specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di
formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano
parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle
attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto
articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente
regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per «istituzioni scolastiche» si
intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando
non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo
2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte
II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o
legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo
formativo nel sistema dell'istruzione.
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2. Attuazione progressiva.
1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani
presenti nel territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di
istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono
volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per
usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri
presenti nel territorio dello Stato.
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3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche.
1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione,
promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione
e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione
con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico,
per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età,
al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionanti, l'anagrafe
degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti
servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati
anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno
di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le
istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo
formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero
all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i
percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro
quindici giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli
adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non
hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai
servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso
dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola,
di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di
quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga
comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha
ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni
scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno
frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con
l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle
comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della
tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto
l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
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4. Iniziative formative e di orientamento per
l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative.
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative
finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento,
previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione,
anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A
tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella
dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi
individuati dalle regioni.
2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo
formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto
di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con
gli enti locali.
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5. Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato.
1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato
come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la
frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di
concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza
Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali
e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonché standard
formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi
formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si
avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto 20 maggio 1999, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999 (2).
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(2) Per l'individuazione dei contenuti delle attività di
formazione degli apprendisti di cui al presente articolo vedi il D.M. 16
maggio 2001.
6. Passaggio tra i sistemi.
1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto
dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per
l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse
sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno
scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione
alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche
interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da
docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del
mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti
dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in
materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli
interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze
acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente
inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può
utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso
delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti
il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione
della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da
realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di
appositi corsi di recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema
dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le
istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono
determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione
dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del
passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e
le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per
definire àmbiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. È fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
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7. Percorsi integrati.
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto 9 agosto 1999, n.
323, del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro della programmazione
dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e
realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in
convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti
idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le
capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di
istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle
istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e
una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e
la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.
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8. Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra
sistemi informativi.
1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma
dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito
agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le
indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed
autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo
formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima
procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata
all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del
regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro
che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo
nell'àmbito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze
acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo
tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il
Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione
dell'obbligo di frequenza delle attività formative.
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9. Modalità di finanziamento.
1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge
17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle
attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché delle
attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione
provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del
numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non
hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente (3).
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(3) Alla ripartizione delle risorse per l'attuazione
dell'Obbligo Formativo, si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 12
novembre 2002 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2003, n. 36); per l'anno 2003, con D.Dirett.
1° luglio 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171).