D.L. 20-5-1993 n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e
convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19
luglio 1993, n. 167).
I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre
1992, n. 398, del D.L. 5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n.
478, del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1° febbraio 1993, n. 26, del D.L.
12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota
all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1°
ottobre 1996, n. 510
Epigrafe
Premessa
1. Fondo per l'occupazione.
1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore
dei servizi.
1-ter. Fondo per lo sviluppo.
2. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo
dell'occupazione.
2-bis. Attività di ricerca e sviluppo sui materiali
ceramici avanzati.
3. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale.
4. Norme in materia di politica dell'impiego.
4-bis. Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle
pubbliche amministrazioni.
5. Contratti di solidarietà.
5-bis. Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano.
6. Misure per la tutela del reddito.
7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
8. Norme in materia di licenziamenti collettivi.
9. Interventi di formazione professionale.
9-bis. Lavoratori stagionali.
9-ter. Disposizioni per l'ENI S.p.a.
9-quater. Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti
politici.
10. Copertura finanziaria.
11. Entrata in vigore.
D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (1).
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (2) (1/circ).
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio
1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del
citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, del D.L.
5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, del D.L.
5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1
febbraio 1993,
n. 26, del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993,
n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente
decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto-legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26
febbraio 1996, n. 47; Circ. 29 marzo 1996, n. 69; Circ. 11 aprile
1996, n. 82; Circ. 15 aprile 1996, n. 89; Circ. 10 giugno 1996,
n. 119; Circ. 14 agosto 1996, n. 167; Circ. 23 novembre 1996, n.
235; Circ. 19 febbraio 1997, n. 37; Circ. 5 marzo 1997, n. 50;
Circ. 7 aprile 1997, n. 87; Circ. 27 giugno 1997, n. 143; Circ.
28 luglio 1997, n. 170; Circ. 10 novembre 1997, n. 221; Circ. 28
novembre 1997, n. 245; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 8
aprile 1998, n. 78; Circ. 16 luglio 1998, n. 155; Circ. 21 luglio
1998, n. 159; Circ. 13 aprile 1999, n. 88; Circ. 10 novembre
2000, n. 186;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 25 giugno
1996, n. 86/96; Circ. 8 luglio 1996, n. 96; Circ. 26 settembre
1996, n. 128/96; Circ. 29 gennaio 1997, n. 14/97; Circ. 24 marzo
1997, n. 44/97; Circ. 25 settembre 1997, n. 124/97; Circ. 21
novembre 1997, n. 148/97; Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ.
21 maggio 1998, n. 72/98; Circ. 15 luglio 1998, n. 92/98; Circ.
27 luglio 1998, n. 100/98; Circ. 4 agosto 1998, n. 105/98; Circ.
4 agosto 1998, n. 106/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98; Circ.
13 luglio 2000, n. 48/2000;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 aprile 1996, n.
147; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a
sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
------------------------
1. Fondo per l'occupazione.
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle
proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai
sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2
del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate
ai sensi del decreto-legge 1
aprile 1989,
n. 120 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del
piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto
previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (5), accertati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per
l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità
europee (6).
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1
si tiene altresì conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di
crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali,
facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione
vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di
depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o
ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e
artistico (7).
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per
il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel
tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari
e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi
ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a
tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare
complessivamente una annualità del costo medio del lavoro (8).
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1
sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni
per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei
disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono
attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese
che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi
insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande
stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20
luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I
benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina
comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e
40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove
possibile (9).
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità
del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il
beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi,
ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo
semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in
quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5,
della L. 23 luglio 1991, n. 223 (9) (10).
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio
nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate,
promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381 (11) (12).
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni
con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e
privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al
presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma l dell'articolo 11
della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (11), diretti all'incremento
dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della
mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di
valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti (13).
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma
8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al predetto Fondo (13/a).
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e
per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per
le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si
avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (14).
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa
di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
------------------------
(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(4) Riportato al n. A/LXXII.
(5) Riportato alla voce Regioni.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(8) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione
19 luglio 1993, n. 236 e poi dall'art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244,
riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(9) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno
1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(9) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno
1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(10) Riportata al n. A/LXXXIII.
(11) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(12) Comma così sostituito dall'art. 28, D.L. 23 giugno
1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(11) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(13) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(13/a) Vedi, anche, l'artt. 3 e 80, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato, nonché l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144,
riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n.
510, riportato al n. A/CXVIII.
1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore
dei servizi.
[1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese
giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,
dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della
manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi
nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni,
nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto
personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3,
comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (15), e agli anziani non
autosufficienti (16).
2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle
imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e
di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui
all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (15), e agli
anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo
sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L.
30 dicembre 1985, n. 786 (17), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991, n. 275, che opera
con i propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefìci devono avere le caratteristiche delle
società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1 del D.L. 30
dicembre 1985, n. 786 (17), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n.
44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e
della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione
delle agevolazioni (18).
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.
381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I
benefìci sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni
lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefìci di cui
all'articolo 4, comma 3, della predetta legge.
Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio (18/a)] (18/b).
------------------------
(15) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(16) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 giugno
1995, n. 244, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno e dell'art. 8, L.
7 agosto 1997, n. 266, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo
della).
(15) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(17) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(17) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236. Vedi, anche, il D.M. 11 maggio 1995, riportato al n.
A/CIX.
(18/a) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996,
n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(18/b) Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile
2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
1-ter. Fondo per lo sviluppo.
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative
produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità
per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché
per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette
alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso
interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai
connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione
finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 (18/c).
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui
al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il
Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione
industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione
degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti,
nonché della GEPI S.p.a.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla
base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415 (20), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate,
nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed
agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a
carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n.
183 (21), e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75
miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (22).
------------------------
(18/c) Vedi, anche, il D.P.C.M. 3 novembre 1994, n. 773,
riportato al n. A/CVI-bis.
(19) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(20) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(21) Riportata alla voce Comunità europee.
(22) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236. Per l'incremento del Fondo di cui al presente articolo
vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1
ottobre 1996,
n. 510. Con D.M. 17 luglio 2003 (Gazz. Uff. 23 settembre 2003, n.
221) si è provveduto alla definizione dei limiti di proroga dei programmi di
sviluppo di cui al presente articolo.
2. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo
dell'occupazione.
1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49 (23), decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto
articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per
l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle
anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782 (24),
affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994
al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei
medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio
1985, n. 49 (23), di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote
di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative
mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle
cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381 (25). Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al
Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione
presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre
1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e
successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi,
nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere
sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49 (26).
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai
proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione
della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui
dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (23).
3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (23), le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
(27).
3-ter. (28).
4-5. (29).
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge
1
aprile 1989,
n. 120 (30), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande
relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento
nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge
19 dicembre 1983, n. 700 (31), e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri
settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie
della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore
agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge
8 novembre 1986, n. 752 (32).
8. [Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione
in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti
agricoli sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale] (32/a).
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed
occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione
Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un
programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9,
nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente
articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un
finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui
ai predetti articoli.
9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato
dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino
interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei
prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di
cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3
miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di
cui agli articoli 1 e 9 (33).
------------------------
(23) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(24) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano
(I.M.I.).
(23) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(25) Data così corretta con avviso pubblicato sulla Gazz.
Uff. 25 maggio 1993, n. 120.
(26) L'ultimo periodo è stato aggiunto dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236.
(23) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(23) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(28) Il comma, che si omette, aggiunto dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236, sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L.
27 febbraio 1985, n. 49.
(29) Commi soppressi dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(30) Riportato al n. A/LXXII.
(31) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(32) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(32/a) Comma prima modificato dall'art. 12, D.L. 16 maggio
1994, n. 299, riportato al n. A/CIV e poi abrogato dall'art. 23, L. 7
agosto 1997, n. 266, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo
della).
(33) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
2-bis. Attività di ricerca e sviluppo sui materiali
ceramici avanzati.
1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura
dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati,
condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di
Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare
continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature
della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche,
anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le
organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze
professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari
a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il
trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente (34).
------------------------
(34) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
3. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale.
1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica
nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti
per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di
rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni
competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini
di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di
criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio
1989, n. 183 (35), e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei
Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183
(35),
e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale (36).
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la
ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo
da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in
caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli
interventi.
3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (35), e
successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla
ripartizione di cui al comma 7 (36).
4. Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in
tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni
legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al
comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le
finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il
1992 (37).
4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome
autorizzati di cui all'art. 6 della L. 23 dicembre 1992, n. 505 (31), deve
intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti (37/a).
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in
tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al
comma 1.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le
occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto
dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici,
sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le
disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti,
che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere
di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento
delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla
occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme
relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti
dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con
le procedure di cui al comma 7.
9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo
speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire
450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da
sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge
12 ottobre 1984, n. 664 (38), limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 (39),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione
Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo
stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge
n. 664 del 1984 (38) fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e,
entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il
finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni (40).
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
------------------------
(35) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(35) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(36) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(35) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
(36) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(31) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(37/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(38) Riportata alla voce Calabria.
(39) Riportato alla voce Calabria.
(38) Riportata alla voce Calabria.
(40) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
4. Norme in materia di politica dell'impiego.
1. Fino al 31 dicembre 1994 (40/a), nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (41), possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese,
anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno
di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla
comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (42), come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11
maggio 1990, n. 108 (43). Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per
riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (41). L'iscrizione, che non dà titolo
al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (41), deve
essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento,
ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente
sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi
dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente
articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (44).
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (41), e che
non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta
legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso
articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base
all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (41), ovvero
non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti,
salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e
indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del
trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche
non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento,
sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (41), calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla
base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un
periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25 (45), e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a
carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (41), sono
soppresse le parole da «nonché quelli» a «d'integrazione salariale».
4. (46).
5. (47).
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici stabiliti dall'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (48),
dall'articolo 5, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (49), e dal D.P.C.M.
25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle
liste di mobilità di cui all'articolo 6, L. 23 luglio 1991, n. 223 (50). Le
commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori
beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli
iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (48), la
percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle
categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la
copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante
lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223 (50).
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre
1987, n. 366 (51), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n.
452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono
dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (50). I
progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti
approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali (52).
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (53),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è
autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire
50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei
progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia
di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro
dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli
interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché,
prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno
intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette
relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le
eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui
al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409 (54), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12
febbraio 1986, n. 24 (55), convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10-11. (56).
11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla
copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482
(48),
possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo.
L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento
dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri
economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto
del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la
trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri
datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla
data della trasformazione della loro natura giuridica (52) (56/a).
11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo
19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la
reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la
relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo
articolo 19 (52) (57).
------------------------
(40/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 20
gennaio 1998, n. 4, riportato al n. A/CXXVIII, come da ultimo modificato
dall'art. 2, D.L. 11 giugno 2002, n. 108.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(42) Riportata al n. L/III.
(43) Riportata al n. L/IV.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(45) Riportata alla voce Apprendistato.
(41) Riportata al n. A/LXXXIII.
(46) Il comma, che si omette, sostituito dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236, aggiunge la lettera d-bis) al
comma 2 dell'art. 6, L. 23 luglio 1991, n. 223, riportata al n.
A/LXXXIII.
(47) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 11, L. 10
aprile 1991, n. 125, riportata al n. E/XXVIII.
(48) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(49) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(50) Riportata al n. A/LXXXIII.
(48) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(50) Riportata al n. A/LXXXIII.
(51) Riportato al n. A/LXIV.
(50) Riportata al n. A/LXXXIII.
(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236. Il comma 11-ter è stato poi così modificato dall'art.
3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, riportato alla voce Termini di
prescrizione e decadenza (Sospensione di), che ha inoltre, fissato al 30 giugno
1994 il termine per la reiscrizione.
(53) Riportato alla voce Finanza locale.
(54) Riportato al n. A/LIII.
(55) Riportato alla voce Comuni e province.
(56) Commi soppressi dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(48) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236. Il comma 11-ter è stato poi così modificato dall'art.
3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, riportato alla voce Termini di
prescrizione e decadenza (Sospensione di), che ha inoltre, fissato al 30 giugno
1994 il termine per la reiscrizione.
(56/a) In attuazione di quanto disposto nel presente comma
vedi il D.M. 15 maggio 2000.
(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236. Il comma 11-ter è stato poi così modificato dall'art.
3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, riportato alla voce Termini di
prescrizione e decadenza (Sospensione di), che ha inoltre, fissato al 30 giugno
1994 il termine per la reiscrizione.
(57) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 2, D.L.
11 giugno 2002, n. 108, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
4-bis. Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle
pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del
presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 7, L. 29 dicembre 1988, n. 554 (58),
dell'articolo 18, L. 9 marzo 1989, n. 88 (59), e successive
modificazioni, del D.L. 15 giugno 1989, n. 232 (60), convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma
2, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (61), convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono
bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle
qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore
a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di
lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni
per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado
di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.
Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31
dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969, n.
1013 (62), degli articoli 5 e 6, D.P.R. 20 settembre 1973, n. 1186 (63), nonché
dell'art. 7, L. 29 novembre 1984, n. 798 (62). Si applicano altresì al
personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. 28 ottobre 1986,
n. 730 (64), e successive modificazioni (64/a).
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo
superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1,
concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si
prescinde dal requisito del limite di età (64/b).
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente
mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici
banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di
età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è
attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non
superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla
durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena
deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione
pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e
di controllo interno di cui all'articolo 8, D.L. 15 maggio 1993, n. 143 (65).
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole
amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le
quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola
secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di
organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato (64/a).
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è
pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni
di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, né procedere ad
assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative
a concorsi già autorizzati (66).
------------------------
(58) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(59) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(60) Riportato alla voce Ministero di grazia e giustizia.
(61) Riportato al n. A/LXV.
(62) Riportata alla voce Venezia.
(63) Riportato alla voce Venezia.
(62) Riportata alla voce Venezia.
(64) Riportata alla voce Calamità pubbliche.
(64/a) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 27 marzo 1995, n. 89,
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato, e l'art. 1, comma 18, L.
28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(64/b) Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, L. 13 luglio 1995,
n. 295, riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(65) Il decreto-legge, recante disposizioni in materia di
legittimità dell'azione amministrativa, è decaduto per decorrenza dei termini e
sono stati presentati il D.L. 17 luglio 1993, n. 232, il D.L. 14
settembre 1993, n. 359 e il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, riportato
alla voce Corte dei conti.
(64/a) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 27 marzo 1995, n. 89,
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato, e l'art. 1, comma 18, L.
28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(66) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
5. Contratti di solidarietà.
1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1, D.L. 30
ottobre 1984, n. 726 (67), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984,
n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita
nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (67/a).
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1, D.L.
30 ottobre 1984, n. 726 (67), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984,
n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento,
beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale
ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di
integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è
elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per
l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore
al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per
cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla
contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza
del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995 (67/b).
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti
dall'applicazione dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (67),
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non si
computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della L. 23
luglio 1991, n. 223 (68).
4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i
contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1
gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo
massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è
corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte
retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione (67/b).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (67), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (68), stipulano contratti di
solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un
contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori
interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai
fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si
terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di
riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai
periodi successivi al 31 dicembre 1995 (68/a) (68/b).
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991,
n. 223 (69); l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione
dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque
fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese
alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle
località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le
suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non
rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a
condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano,
a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una
prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo
pubblico destinata ai lavoratori (69/a) (68/b).
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui
all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (69), è
ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di
ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo
di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità
attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior
lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale,
l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non
provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su
richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del
contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono
definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 (70) (70/a).
------------------------
(67) Riportato al n. A/LV.
(67/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(67) Riportato al n. A/LV.
(67/b) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(67) Riportato al n. A/LV.
(68) Riportata al n. A/LXXXIII.
(67/b) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(67) Riportato al n. A/LV.
(68) Riportata al n. A/LXXXIII.
(68/a) Per l'interpretazione autentica del comma 5, vedi
l'art. 6, D.L. 1
ottobre 1996,
n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(68/b) Per la applicabilità delle disposizioni contenute nel
presente comma vedi l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, riportato al
n. A/CXXVIII, come, da ultimo, modificato dal comma 70 dell'art. 52, L. 28
dicembre 2001, n. 448, dal comma 3 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n.
289 e dal comma 136 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(69/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 16 maggio
1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(68/b) Per la applicabilità delle disposizioni contenute nel
presente comma vedi l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, riportato al
n. A/CXXVIII, come, da ultimo, modificato dal comma 70 dell'art. 52, L. 28
dicembre 2001, n. 448, dal comma 3 dell'art. 41, L. 27 dicembre 2002, n.
289 e dal comma 136, dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(70) Così sostituito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(70/a) Per l'interpretazione autentica del presente art. 5,
vedi l'art. 4, D.L. 1
ottobre 1996,
n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
5-bis. Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano.
1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra
lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e
ladina, di cui all'art. 9, D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 (71), sono
estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale (72).
------------------------
(71) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(72) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
6. Misure per la tutela del reddito.
1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma
2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (69), il computo dei diciotto mesi di
occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
2. Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'art. 10
e al comma 2 dell'art. 11 della L. 23 luglio 1991, n. 223 (69), si
intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili
prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di
durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
3. [Le disposizioni di cui all'art. 17, L. 30 dicembre 1971, n. 1204 (73), si
applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art.
7, L. 23 luglio 1991, n. 223 (69)] (73/a) (73/b).
4. [I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non
vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle
liste di mobilità di cui all'art. 7, L. 23 luglio 1991, n. 223 (69), fermi
restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità (74)] (74/a) (74/b).
5. [Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della L.
23 luglio 1991, n. 223 (69), la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o
servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione
professionale (74)] (74/c) (74/d).
5-bis. (75).
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le
sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi
anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i
lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere,
oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni
rispetto alla ricollocazione al lavoro (76).
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui
al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete
possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le
commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i
progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori
stessi (76/a).
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego
predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è
trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni
regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL (76/a).
6. L'art. 22, comma 8, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (77), si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano
delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 6
agosto 1975, n. 427 (78).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono
incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di
mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione
a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione
di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto
trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo
corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di
mobilità (78/a) (78/b) (78/cost).
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità
di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 23 luglio
1991, n. 223 (77), i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli
concessi ai sensi degli artt. 27 e 29 della stessa L. 23 luglio 1991, n. 223
(77).
8-bis. A decorrere dal 1
febbraio 1991,
l'articolo 7, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407 (79), non
trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano
servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31
(CEE), n. 11 (CECA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e
successive modificazioni (76/a).
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei
contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di
trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei
lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche
per i periodi anteriori al 1
gennaio 1993.
Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul
corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto (76/a).
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22,
comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (77), per i trattamenti
concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23 (80),
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive
modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente
prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i
lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista
di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa
indennità.
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi 5, 6 e 7,
della L. 23 luglio 1991, n. 223 (77), è prorogato al 31 dicembre 1993
(80/a),
ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art. 37 della L. 9
marzo 1989, n. 88 (81). Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993
e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese
appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della
difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del
regolamento CEE n. 2052/88 (82).
10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7,
commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (77), è
effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione
di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (76/a) (82/a).
11. (83).
12. I lavoratori di cui all'art. 22, comma 7, della L. 23 luglio 1991, n.
223 (77), iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre
1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale
scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un
ulteriore periodo di sei mesi.
13. I lavoratori di cui all'art. 22, comma 8, della L. 23 luglio 1991, n.
223 (77), iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre
1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei
mesi.
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente
residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai
cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per
quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (84), e successive modificazioni ed
integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3, D.L. 21 giugno 1993, n. 199
(85),
si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed
amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione
di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore
a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private (86).
15-bis. L'espressione «equipaggio», di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (87), e
l'espressione «stato maggiore navigante», di cui al citato comma 2, lettera i),
devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di
bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate
alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai
sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (88), il
regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre
1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (89).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti
nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di
cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 21 giugno 1993, n. 197 (90), è
concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con
proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di
ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente
lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993,
individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui
assegnare il predetto beneficio (89).
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle
liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (91), e per
essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo
1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo
1989, n. 77 (92), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.
160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di
attuazione e di copertura dei relativi oneri (92/a).
17-bis. (93).
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di
commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge
29 marzo 1991, n. 108 (94), convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la
percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1
luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si
provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto (89).
------------------------
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(73) Riportata al n. E/XIII.
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(73/a) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.
(73/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora
contenute nell'articolo 24 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151.
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(74) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(74/a) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.
(74/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora
contenute nell'articolo 22 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151.
(69) Riportata al n. A/LXXXIII.
(74) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(74/c) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.
(74/d) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora
contenute nell'articolo 22 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151.
(75) Il comma, che si omette, aggiunto dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236, aggiunge a sua volta un periodo al
comma 2 dell'art. 5, L. 23 luglio 1991, n. 223, riportata al n.
A/LXXXIII.
(76) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(76/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(76/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(78) Riportata al n. A/XVIII.
(78/a) Gli ultimi due periodi sono stati così aggiunti
dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(78/b) La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio-1
ø giugno 1995, n. 218~ (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, D.L. 20
maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché
dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli
effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non
convertiti (art. 5, D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5, D.L. 12
febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, D.L. 10 marzo 1993, n. 57),
nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di
mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli
effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, D.L. 16 maggio 1994,
n. 299, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451.
(78/cost) La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio
- 1° giugno 1995, n. 218 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale),
ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. La Corte
costituzionale con ordinanza 19-26 ottobre 1995, n. 466 (Gazz. Uff. 2
novembre 1995, n. 45, Serie speciale) dichiara la manifesta inammissibilità
delle norme contenute nell'art. 6, comma 7, sollevate in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza
11-17 luglio 2000, n. 297 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, nonché dell'art. 2, comma 5, D.L.
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19
luglio 1994, n. 451, sostitutivo dell'art. 6 del presente decreto,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(79) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(76/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(76/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(80) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo
della).
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(80/a) Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 5, D.L.
16 maggio 1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(81) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(82) Seguiva un periodo soppresso dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(76/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(82/a) Per l'interpretazione autentica del comma 10-bis,
vedi l'art. 5, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(83) Comma soppresso dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(77) Riportata al n. A/LXXXIII.
(84) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(85) Riportato alla voce Dogane.
(86) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236. Per la proroga dei termini per la presentazione delle
domande per l'attuazione degli interventi d'integrazione salariale di cui al
presente comma vedi l'art. 1, comma 13, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535,
riportato alla voce Marina mercantile e l'art. 9, comma 3, D.L. 30 dicembre
1997, n. 457, riportato alla voce Marina mercantile.
(87) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(88) Riportata alla voce Navigazione marittima.
(89) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(90) Il D.L. 21 giugno 1993, n. 197, recante
disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale è decaduto per decorrenza
dei termini ed è stato presentato il D.L. 12 agosto 1993, n. 314.
(89) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(91) Riportata al n. A/LXXXIII.
(92) Riportato alla voce Trasporto di viaggiatori mediante
autoveicoli di linea.
(92/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 9, D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, riportato alla voce Marina mercantile.
(93) Il comma, che si omette, aggiunto dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236, aggiunge, a sua volta, i commi 4-bis
e 4-ter all'art. 3, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(94) Riportato al n. A/LXXXI.
(89) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
1. (95).
1-bis. (96).
2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma
52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (97), per «nuove assunzioni» sono da
intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da
società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione
straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (98), e successive modificazioni, mantengono la propria validità in
quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata
espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223 (91).
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge
5 agosto 1981, n. 416 (98), e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei
giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private,
estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il
loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende
funzionalmente collegate (99).
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (91), il CIPI può concedere,
entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28
miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di
durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori
interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di
particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di
gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non
imputabili alla volontà dell'azienda (99/a).
6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le
integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164
(100),
relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva
verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a cinquanta dipendenti,
possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi
consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei
quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio (100/a).
6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a.
(INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 (101), convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223 (102), siano
stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge
12 agosto 1977, n. 675 (103), e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia
intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati
licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (104) (104/a).
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano
altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento
speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5
novembre 1968, n. 1115 (105), e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464 (106), e
successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12
della legge 6 agosto 1975, n. 427 (107), e successive modificazioni, e
al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 (108), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli
già collocati in mobilità (104) (104/a).
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter
del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'art. 22, comma 6, L. 23 luglio 1991, n. 223 (102), e
successive modificazioni (104).
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti
l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di
ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi
all'INSAR per il 1993 (104).
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il
conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere
per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro (104).
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (102), sono estese alle imprese
esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino
più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 (108/a) le
disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di
trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993,
1994 e 1995 (109).
8. (110).
9. (111).
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di
trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire
350 miliardi.
10-bis. (112).
10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al D.L.
30 gennaio 1979, n. 26 (113), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n.
95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è
equiparata al termine previsto per l'attività del commissario (104) (113/a).
------------------------
(95) Sostituisce il comma 4 dell'art. 7, L. 23 luglio
1991, n. 223, riportata al n. A/LXXXIII.
(96) Il comma, che si omette, aggiunto dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236, ha, a sua volta, aggiunto il comma 2-bis
all'art. 10, L. 23 luglio 1993, n. 233, riportata al n. A/LXXXIII.
(97) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(98) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta.
(91) Riportata al n. A/LXXXIII.
(98) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta.
(99) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(91) Riportata al n. A/LXXXIII.
(99/a) Per l'aumento del limite di spesa ed il termine di
cui al presente comma vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(100) Riportata al n. A/XVI.
(100/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 16 maggio
1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(101) Riportato alla voce Idrocarburi.
(102) Riportata al n. A/LXXXIII.
(103) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano
(I.M.I.).
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(104/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 ottobre
1993, n. 404, riportato al n. A/XCV.
(105) Riportata al n. A/VIII.
(106) Riportata al n. A/XIV.
(107) Riportata al n. A/XVIII.
(108) Riportato al n. A/XXXVIII.
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(104/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 9 ottobre
1993, n. 404, riportato al n. A/XCV.
(102) Riportata al n. A/LXXXIII.
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(102) Riportata al n. A/LXXXIII.
(108/a) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1996, vedi
l'art. 4, D.L. 1
ottobre 1996,
n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(109) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236. Per la proroga del termine al 31 dicembre 1997, vedi l'art.
2, comma 22, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(110) Modifica il comma 1 dell'art. 3, L. 23 luglio 1991,
n. 223, riportata al n. A/LXXXIII.
(111) Sostituisce l'art. 2-ter, D.L. 29 settembre
1992, n. 393, riportato al n. A/LXXXVIII. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(112) Il comma, che si omette, aggiunto dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236, modifica l'art. 17, comma 6, L. 27
febbraio 1985, n. 49.
(113) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(113/a) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
8. Norme in materia di licenziamenti collettivi.
1. (114).
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della L.
23 luglio 1991, n. 223 (102), che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, devono essere garantiti i princìpi di non discriminazione,
diretta ed indiretta, di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125 (115).
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale,
possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa
ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (102), si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in
mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve
essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità
entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo
diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma
9.
4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali
sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto
di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (116), i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (117), si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività
espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in
lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si
provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di
cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto (118).
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità
produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del
personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi
di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento
straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per
un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata
complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (117) (118/a).
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei
provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi
sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla
base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (117). La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze
tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione (118/a).
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente
al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede
di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i
trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (117), si
interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (119), non
comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo
4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire
l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (120).
------------------------
(114) Sostituisce il comma 3 dell'art. 24, L. 23 luglio
1991, n. 223, riportata al n. A/LXXXIII.
(102) Riportata al n. A/LXXXIII.
(115) Riportata al n. E/XXVIII.
(102) Riportata al n. A/LXXXIII.
(116) Riportata al n. A/XIV.
(117) Riportata al n. A/LXXXIII.
(118) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(117) Riportata al n. A/LXXXIII.
(118/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n.
478, riportato al n. A/XCVIII.
(117) Riportata al n. A/LXXXIII.
(118/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n.
478, riportato al n. A/XCVIII.
(117) Riportata al n. A/LXXXIII.
(119) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(120) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
9. Interventi di formazione professionale.
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e
lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni
e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici
istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa
con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e
consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli
iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche
in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e
di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in
attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le
agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente
presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le
province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di
formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della
formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale,
dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14
febbraio 1987, n. 40 (121); interventi di formazione continua a lavoratori occupati in
aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da
aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo
delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da
imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello
aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei
casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati
direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
le regioni. [Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente
comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico
dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli
enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario
della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi
comunitari] (120) (121/a).
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni
e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione
continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione
professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste
di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La
partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve
essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per
l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso
tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma
3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la
graduatoria delle liste di collocamento (122).
4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle
disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5,
nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione
professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre
1988, n. 408 (123), convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492 (124).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti
dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(125),
affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (125/a).
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art.
26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), per il finanziamento
delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello
Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento
del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1
della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126), si provvede con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (127), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al
CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in
misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi
per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le
modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue
disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai
fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione
centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art.
17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), la
commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente
generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la
formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti
sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli
impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della
gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel
Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), e
successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della
manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (128), e
successive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli
articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), e
dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126), gli stanziamenti iscritti sui
capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui
al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la
gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa
gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento
delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), per le parti già disciplinate
dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14
febbraio 1987, n. 40 (126).
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione,
nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il
reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o
di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al
finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (125), sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno
medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità
di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125).
14. [Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le
istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su
indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva
comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo
tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del
servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni
sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli (124)] (128/a).
15. [I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone
ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I
datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro
gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile,
dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (129)] (129/a).
16. [I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto
l'obbligo scolastico e si realizzano:
a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale,
mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori
operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture
formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo
comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed
organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli
utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap (130);
b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non
abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di
occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di
orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre
mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite
convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di
orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza
di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività (131);
b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o
specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di
studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di
convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le
regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei
datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti
tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono
regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o
convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi
possono valere come crediti formativi utili i fini della prosecuzione degli
studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi
universitari (132)] (129/a).
17. [Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di
svolgimento dei suindicati rapporti, compresa l'individuazione del tutor,
delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione
di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a
livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa
con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale (133)] (129/a).
18. [Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle
relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che
effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi
comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai
cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della pubblica istruzione e dell'interno (129)] (129/a).
------------------------
(121) Riportata al n. AA/VII.
(120) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(121/a) Gli ultimi due periodi sono stati soppressi
dall'art. 9, D.L. 1
ottobre 1996,
n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(122) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio
1993, n. 236.
(123) Riportato al n. A/LXX.
(124) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(125) Riportata al n. AA/II.
(125/a) Vedi, anche, l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144,
riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(125) Riportata al n. AA/II.
(126) Riportata al n. AA/VII.
(127) Riportata alla voce Comunità europee.
(125) Riportata al n. AA/II.
(125) Riportata al n. AA/II.
(128) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano
(I.M.I.).
(125) Riportata al n. AA/II.
(126) Riportata al n. AA/VII.
(125) Riportata al n. AA/II.
(126) Riportata al n. AA/VII.
(125) Riportata al n. AA/II.
(125) Riportata al n. AA/II.
(124) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(128/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998,
n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(129) Così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff.
25 maggio 1993, n. 120.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998,
n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(130) Lettera così sostituita dalla legge di conversione
19 luglio 1993, n. 236.
(131) Lettera così modificata dalla legge di conversione
19 luglio 1993, n. 236.
(132) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998,
n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(133) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998,
n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(129) Così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff.
25 maggio 1993, n. 120.
(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998,
n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
9-bis. Lavoratori stagionali.
1. (134).
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del
presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la
quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (135).
------------------------
(134) Il comma, che si omette, sostituisce il comma 2
dell'art. 23, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce
Collocamento di lavoratori.
(135) Aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993,
n. 236.
9-ter. Disposizioni per l'ENI S.p.a.
1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (136), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti
riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI S.p.a. può
predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante
anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve
essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1,
i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed
assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di
anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni
prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale
obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età
pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di
pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente
alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. L'ENI S.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande
presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e
all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse
all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda
effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI S.p.a. e le società del gruppo interessate corrispondono per
ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli
enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima
retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a
mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi
compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta
giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in un numero
di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10
per cento in ragione dell'anno (137).
------------------------
(136) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(137) Aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993,
n. 236.
9-quater. Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti
politici.
1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (138), e
successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati
a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno
ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (139), e successive modificazioni,
hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione
di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque
anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del
compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del
trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore
al 1
gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai
lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far
valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e
contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di
cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1
settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno,
un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il
nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti
rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti
utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della
pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla
base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è
corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di
cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle
correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro
interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i
conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni
1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi
dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (137).
------------------------
(138) Riportata alla voce Partiti politici.
(139) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(137) Aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993,
n. 236.
10. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di
cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1
aprile 1989, n. 120 (140), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;
b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per
l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno
1996 ed a lire un miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (141), accertate al 31 dicembre 1992;
c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi
per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle
entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15 (142);
e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per
l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;
f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10
marzo 1993, n. 56;
g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto
a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi
indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto,
anche nel conto residui.
------------------------
(140) Riportato al n. A/LXXII.
(141) Riportata al n. AA/II.
(142) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
25 maggio 1993, n. 120.
11. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
------------------------