L. 19-1-1955 n. 25
Disciplina dell'apprendistato.
Pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 35.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 35.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56,
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 febbraio
1996, n. 43; Circ. 5 marzo 1997, n. 50; Circ. 9 luglio 1997, n.
152; Circ. 7 agosto 1997, n. 186; Circ. 5 gennaio 1998, n. 1;
Circ. 24 settembre 1998, n. 203;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 2
febbraio 2000, n. 5/25250/90/APPR; Circ. 17 gennaio 2001, n. 11/2001.
TITOLO I
Comitato consultivo e definizione
dell'apprendistato
1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e
l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n.
264 (1/aa), è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di
apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche
rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese
quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione
centrale.
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(1/aa) Recante provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del
quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua
impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario
perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
[Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve
ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente
competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli
apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica
che essi potranno conseguire al termine del rapporto] (1/b).
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella
propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa (1/a) (1/bb).
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(1/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424
e poi abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56,
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(1/bb) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424,
riportata al n. A/III.
TITOLO II
Assunzione dell'apprendista
3. [Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in
appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente (1/c).
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il
tramite dell'Ufficio di collocamento.
È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti
non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da
assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci] (1/cc).
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(1/c) Vedi, anche, al riguardo, l'art. 2, L. 27 giugno
1961, n. 551, che così dispone:
«Art. 2. Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli
apprendisti di cui all'art. 3 della legge 10 gennaio 1955, n. 25, la qualità di
componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al
precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere
alla data dell'accoglimento della domanda.
Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un
lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazioni di
dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale, più
richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.
I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente
ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano,
sono puniti con una ammenda fino a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per
ogni posto della presente legge riservato alle famiglie numerose non coperto».
Vedi, inoltre l'art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196, riportata alla voce
Occupazione (Incremento della).
(1/cc) Articolo abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276.
4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita
sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la
occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.
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5. Nelle località dove esistono centri di orientamento professionale
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione
dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico disposto dal
competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini
dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere
avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato,
non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.
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6. [Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore
a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni
previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti]
(1/d).
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in
qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di
età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge
31 dicembre 1962, n. 1859 (1/a) (1/e).
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(1/d) Comma abrogato dall'art. 16, L. 24 giugno 1997, n.
196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(1/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56,
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(1/e) Così sostituita dall'art. 3, L. 2 aprile 1968, n.
424, riportata al n. A/III.
TITOLO III
Durata dell'apprendistato e orario
di lavoro
7. [L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che
sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro.
Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni] (1/f).
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(1/f) Articolo abrogato dall'art. 16 L. 24 giugno 1997, n.
196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
8. I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso
più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del
periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un
anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
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9. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà
regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la
durata di due mesi.
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10. L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore
giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti
gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai
contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica
istruzione (1/g).
È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello
svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'àmbito delle aziende
artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto
turistico e dei pubblici esercizi (1/h).
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(1/g) Il D.M. 29 luglio 1970 (Gazz. Uff. 15 dicembre
1970, n. 316) ha così disposto:
«Nei casi in cui il numero delle ore da destinare all'insegnamento
complementare non sia stato determinato da contratti collettivi di lavoro, i
corsi di insegnamento complementare per apprendisti dovranno avere, a decorrere
dal 1° gennaio 1971, la durata di duecento ore complessive annue, ripartite in
otto ore settimanali».
(1/h) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 3 febbraio
2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.
TITOLO IV
Doveri dell'imprenditore e
dell'apprendista
11. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista
alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la
capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti
all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento
pratico;
c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di
retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi (2);
d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze
fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è
stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a
cottimo, né in genere a quelle a incentivo (2/a);
g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta
sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso
adempia l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami
relativi al conseguimento di titoli di studio;
i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi
esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;
l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di
produzione in serie (2/a).
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(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 1957,
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1957, n. 27 - edizione speciale - ha
dichiarato infondata la questione sulla legittimità costituzionale degli artt.
11, lett. c) e 23, lett. b) di questa legge.
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile
1968, n. 424, riportata al n. A/III.
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile
1968, n. 424, riportata al n. A/III.
12. L'apprendista deve:
a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata
della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette
all'impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le norme contrattuali.
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13. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà
essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo
essere commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista.
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14. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11
non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non
superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i
sedici anni di età.
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15. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua
durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del testo unico
delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone
a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto (3).
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(3) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 8 luglio 1956, n.
706 (Gazz. Uff. 23 luglio 1956, n. 182). L'art. 2 della stessa legge ha
così disposto: «Art. 2. La corresponsione degli assegni familiari prevista nel
precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare
comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro,
il quale istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che
usufruiranno degli assegni familiari come capi famiglia».
TITOLO V
Formazione professionale
dell'apprendista (3/a)
16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante
l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la
richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale
applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le
nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità
professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme
generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i
Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.
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(3/a) Vedi l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10,
riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è
obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano
già un titolo di studio adeguato.
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di
preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere
utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle
scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli
apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della
pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si
propongono l'esercizio di tale attività.
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18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento
complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del
mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i
due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere
le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere
scritta sul libretto individuale di lavoro.
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19. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data
disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è
mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità
ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di
servizio del lavoratore.
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TITOLO VI
Previdenza e assistenza
20. [È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione
delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli
apprendisti.
Alla gestione affluiscono:
a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del
Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62,
lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che
sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le
contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;
d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi
di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si
riferiscono i contratti stessi;
e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai
prestatori d'opera, sia singoli che associati.
Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui
all'art. 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede;
1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per
iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;
2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della
formazione professionale degli apprendisti;
3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento
professionale] (3/b).
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(3/b) Abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845,
riportato alla voce Lavoro.
21. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto
l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11
gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le
seguenti prestazioni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1
della legge 28 febbraio 1953, n. 86 (4);
3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti,
eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il
disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali
previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati
(5)
(5/a).
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(4) Recante provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti
in regime assicurativo.
(5) Articolo così modificato dall'art. 3, L. 8 luglio
1956, n. 706 (Gazz. Uff. 23 luglio 1956, n. 182).
(5/a) Vedi, anche, l'art. 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56,
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
22. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali
di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita
marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista
soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto
all'obbligo di detta assicurazione (5/b).
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con
l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per
le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli
istituti interessati nelle seguenti misure (6):
a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali, lire 40;
b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di
cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da
valere agli effetti della determinazione della pensione base;
d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
e) per assegni familiari, lire 6.
Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni
sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione
all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere
considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma,
nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se
particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle
categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo
comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente,
possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (7) (7/a).
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(5/b) Ora, rispettivamente, di lire 342 e di lire 162 in
virtù del combinato disposto dell'art. 4, L. 8 luglio 1956, n. 706,
dell'art. 5, L. 9 gennaio 1963, n. 7, nonché dell'art. 11, L. 19
gennaio 1963, n. 15, e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(6) La misura della ripartizione dell'importo delle marche
assicurative è stata così modificata dall'articolo 4 della L. 8 luglio 1956,
n. 706 (Gazz. Uff. 23 luglio 1956, n. 182).
(7) Articolo così modificato dall'art. 4, L. 8 luglio
1956, n. 706 (Gazz. Uff. 23 luglio 1956, n. 182).
(7/a) Vedi, anche, l'art. 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56,
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
TITOLO VII
Sanzioni penali
23. I datori di lavoro sono puniti:
a) [con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
cinquecentomila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo
previsto dal secondo comma dell'articolo 3] (7/b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila per ogni violazione alle norme dell'art. 11 (7/c).
[Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore,
prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può
presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la
somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita,
prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162
del codice penale] (7/d).
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(7/b) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507 e poi abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(7/c) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(7/d) Comma abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
24. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si
applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le
assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti
sono soggetti a norma della presente legge.
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TITOLO VIII
Dell'apprendistato artigiano
25. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme
generali sulla disciplina dell'artigianato (7/e) si considerano artigiani gli
imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di
beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia
in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche,
fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi
produttivi.
Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in
numero superiore re a quello previsto per le varie categorie nel decreto
ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del Capo provvisorio
dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non
sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo
dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente
(7/f).
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(7/e) Per l'individuazione dell'impresa artigiana, vedi, ora,
artt. da 1 a 4, L. 25 luglio 1956, n. 860, riportata alla voce
Artigianato, medie e piccole industrie.
(7/f) Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 8 luglio 1956,
n. 706 (Gazz. Uff. 23 luglio 1956, n. 182).
26. Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani
le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo
comma, 22, 23 e 24.
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27. [I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati
debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla
data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per
territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei
disoccupati.
L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto
nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza
malattie] (8).
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(8) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
28. [Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui
all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani
provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per
l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949,
n. 264.
L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfettaria globale, secondo
contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti
assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani] (8/a).
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(8/a) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978,
n. 845, riportata alla voce Lavoro.
29. Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) [con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila
per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica
all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e
per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11
della presente legge] (8/b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti
effettivamente l'apprendistato (8/c).
[Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo
quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma] (8/d).
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(8/b) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507 e poi abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(8/c) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(8/d) Comma abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
TITOLO IX
Norme finali
30. Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sentito il
Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente
legge (9).
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col
regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000 (10).
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(9) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 dicembre
1956, n. 1668, riportato al n. A/II.
(10) Nel regolamento, emanato con D.P.R. 30 dicembre 1956,
n. 1668, riportato al n. A/II, non sono previste sanzioni.
31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli
apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle
quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole
di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso
discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui
all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra
l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione
professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri
alla gestione prevista dall'art. 20.
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32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni
contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con
proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per
l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati,
in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione
dell'art. 22 della presente legge.
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33. È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906 (11),
convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra
disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
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(11) Concerneva la precedente disciplina dell'apprendistato.