D.L. 1-10-1996 n. 510
Disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2
ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28
novembre 1996, n. 608 (Gazz.
Uff. 30 novembre 1996, n. 281, S.O.). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha,
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del D.L. 18 febbraio 1994, n. 112, del D.L. 26 aprile 1994, n. 247, del
D.L. 24 giugno 1994, n. 405, del D.L. 8 agosto 1994, n. 494, del D.L. 7 ottobre
1994, n. 572, del D.L. 9 dicembre 1994, n. 674, del D.L. 8 febbraio 1995, n.
31, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, del D.L. 4
agosto 1995, n. 326, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, del D.L. 4 dicembre 1995,
n. 515, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 39, del D.L. 2 aprile 1996, n. 180, del
D.L. 3 giugno 1996, n. 300, e del D.L. 2 agosto 1996, n. 404. Il comma 3 dello
stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del D.L. 16 febbraio 1993, n. 34, del D.L. 19 aprile 1993, n.
110, del D.L. 18 giugno 1993, n. 196, del D.L. 12 agosto 1993, n. 308, del D.L.
19 ottobre 1993, n. 416, del D.L. 16 dicembre 1993, n. 523, del D.L. 14
febbraio 1994, n. 106, del D.L. 14 aprile 1994, n. 236, e del D.L. 18 giugno 1994,
n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica. Il comma 4 ha disposto che restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 1° febbraio 1996,
n. 40, del D.L. 2 aprile 1996, n. 181, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, del D.L.
2 agosto 1996, n. 405, e del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511. Il comma 5 ha
disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L.
30 giugno 1995, n. 262, del D.L. 28 agosto 1995, n. 363, del D.L. 30 ottobre
1995, n. 449, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 554, del D.L. 26 febbraio 1996, n.
84, del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, e del D.L. 29 giugno 1996, n. 339. Il
comma 6 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, e del
D.L. 26 luglio 1996, n. 396, nonché del D.L. 25 novembre 1995, n. 500, del D.L.
19 gennaio 1996, n. 28, e del D.L. 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei
termini previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Per
l'interpretazione autentica del suddetto comma 6, vedi l'art. 73, L. 23
dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 maggio 1999, n.
140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
1. Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
utili .
2. Misure di carattere previdenziale e contributivo.
3. Disposizioni per i dipendenti delle società costituite
dalla GEPI e dall'INSAR.
4. Disposizioni in materia di interventi a sostegno del
reddito.
5. Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo.
6. Norme in materia di integrazione salariale, contratti di
solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.
7. Gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis.
8. Norme in materia di finanziamento dei patronati.
9. Disposizioni diverse in materia di personale ed in
materia previdenziale.
9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
9-ter. Disposizioni in materia di lavoro agricolo.
9-quater. Registro d'impresa nel settore agricolo.
9-quinquies. Accertamento delle giornate di lavoro nel
settore agricolo.
9-sexies. Disposizioni in materia di soppressione del
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
9-septies. Misure straordinarie per la promozione del
lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.
9-octies. Piani per l'inserimento professionale dei giovani
nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
9-novies. Disposizioni per il settore siderurgico.
10.
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre
1996, n. 608 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281, S.O.). Il comma 2 dello
stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 18 febbraio 1994, n. 112, del D.L.
26 aprile 1994, n. 247, del D.L. 24 giugno 1994, n. 405, del D.L. 8
agosto 1994, n. 494, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 572, del D.L. 9
dicembre 1994, n. 674, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, del D.L.
7 aprile 1995, n. 105, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, del D.L.
4 agosto 1995, n. 326, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, del D.L.
4 dicembre 1995, n. 515, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 39, del D.L.
2 aprile 1996, n. 180, del D.L. 3 giugno 1996, n. 300, e del D.L. 2
agosto 1996, n. 404.
Il comma 3 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 16 febbraio 1993, n. 34, del D.L.
19 aprile 1993, n. 110, del D.L. 18 giugno 1993, n. 196, del D.L.
12 agosto 1993, n. 308, del D.L. 19 ottobre 1993, n. 416, del D.L.
16 dicembre 1993, n. 523, del D.L. 14 febbraio 1994, n. 106, del D.L.
14 aprile 1994, n. 236, e del D.L. 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica.
Il comma 4 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del D.L. 1° febbraio 1996, n. 40, del D.L. 2 aprile
1996, n. 181, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, del D.L. 2 agosto 1996,
n. 405, e del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511.
Il comma 5 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del D.L. 30 giugno 1995, n. 262, del D.L. 28 agosto 1995, n. 363,
del D.L. 30 ottobre 1995, n. 449, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 554,
del D.L. 26 febbraio 1996, n. 84, del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, e del
D.L. 29 giugno 1996, n. 339.
Il comma 6 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, del D.L. 27 maggio
1996, n. 295, e del D.L. 26 luglio 1996, n. 396, nonché del D.L.
25 novembre 1995, n. 500, del D.L. 19 gennaio 1996, n. 28, e del D.L.
19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e
del D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Per l'interpretazione autentica del
suddetto comma 6, vedi l'art. 73, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce
Economia nazionale (Sviluppo della).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13
novembre 1996, n. 217; Circ. 23 novembre 1996, n. 235; Circ. 25
novembre 1996, n. 236; Circ. 28 novembre 1996, n. 238; Circ. 9
gennaio 1997, n. 3; Circ. 23 gennaio 1997, n. 16; Circ. 26
febbraio 1997, n. 42; Circ. 5 marzo 1997, n. 50; Circ. 20 marzo
1997, n. 67; Circ. 26 marzo 1997, n. 80; Circ. 28 marzo 1997, n.
83; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 7 aprile 1997, n. 88; Circ.
7 aprile 1997, n. 87; Circ. 16 aprile 1997, n. 93; Circ. 17
aprile 1997, n. 95; Circ. 4 maggio 1996, n. 96; Circ. 21 maggio
1997, n. 114; Circ. 27 maggio 1997, n. 119; Circ. 28 maggio 1997,
n. 122; Circ. 26 luglio 1997, n. 168; Circ. 31 luglio 1997, n.
174; Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 10 novembre 1997, n.
221; Circ. 28 novembre 1997, n. 245; Circ. 12 dicembre 1997, n.
252; Circ. 7 febbraio 1998, n. 33; Circ. 5 marzo 1998, n. 53;
Circ. 16 giugno 1998, n. 129; Circ. 17 giugno 1998, n. 131; Circ.
27 giugno 1998, n. 140; Circ. 15 luglio 1998, n. 153; Circ. 17
luglio 1998, n. 156; Circ. 27 luglio 1998, n. 169; Circ. 17
agosto 1998, n. 187; Circ. 31 agosto 1998, n. 194; Circ. 9
ottobre 1998, n. 212; Circ. 28 ottobre 1998, n. 227; Circ. 6
novembre 1998, n. 234; Circ. 23 dicembre 1998, n. 263;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17
febbraio 1997, n. 20/97; Circ. 5 novembre 1997, n. 141/97; Circ.
20 marzo 1998, n. 38/98; Circ. 13 maggio 1998, n. 65/98; Circ. 21
maggio 1998, n. 72/98; Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98; Circ. 1
febbraio 1999, n. 9/99; Circ. 16 febbraio 1999, n. 17; Circ. 30
settembre 1998, n. 903; Lett.Circ. 21 marzo 2001, n. 554;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre
1996, n. 117; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; Circ. 2 gennaio
1997, n. 1; Circ. 20 febbraio 1997, n. 46.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno del reddito;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto-legge:
------------------------
1. Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
utili (1/a).
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993,
n. 148 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovrà provvedere entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente a quella recata dall'articolo 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299
(3),
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451,
integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per
la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni
in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di
quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può
ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche
in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto
dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni
dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (4), con esclusione del comma 4
del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142
(5);
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche
attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro
sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che
entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle
risorse economiche necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in
considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai
lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico
familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza (5/a);
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede
all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme
dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (6), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1,
relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili
nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo;
comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza
tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei
progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi
di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (6),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25,
comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223 (7), non
costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (8), attesti che all'iscrizione
non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale».
3. (9).
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento
dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di
cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (6),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6
miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo (10/a).
Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al
quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei
lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c),
3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di
mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1
del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 (11), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti
siano cessati nel periodo 1
dicembre 1994-31
maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano
più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti,
compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di
cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge
13 agosto 1980, n. 427 (12), come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di
loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati
entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al
medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste
di mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano
utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1
gennaio 1995 al 31
marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di
integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito;
tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla
misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1
aprile 1995 al 31
maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta
del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del
sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie
comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il
sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma
e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31
maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere
assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio
previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di
formazione non può superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1
giugno al 31 luglio
1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione
ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora
occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed
orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (12/a), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro
assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione
da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è
riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b).
Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili alla data del 1
agosto 1995 il
predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre
il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui
al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al
medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le
disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso,
per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di
cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (13). Per i
sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma
3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei
requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti
di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai
commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non
superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla
commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle
risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano
alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi
lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS
l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del
trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la
sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio.
Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della
determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione
del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i
progetti approvati dal 1
agosto 1995 e sino
al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il
trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato
successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa
integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il
sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente
alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (14),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica
la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza
la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato
detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244 (16), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono
titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia
richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito
ai predetti lavori.
12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente
utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione
delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per
l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale
del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le
quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (16/a).
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità
fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia
vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci
dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad
impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed
agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9,
comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223 (16/b). I
predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego (16/c).
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui
all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (17), e
successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274 (18), e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n.
418 (19), e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.
274 (18), non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai
lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto
previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31
marzo 1979, n. 92 (20). Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad
applicarsi le norme sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in
lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in
lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere
dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno,
rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6
miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a
carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069,
5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli
1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 (21), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 (22),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui
non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione
previste dal medesimo articolo 19, comma 5-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (21); quanto a lire 200 miliardi per
l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto
residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto
a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 (23), e successive modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per
l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio
a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a L.
8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo
complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in
esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i
soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità
organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (24),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1
febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (25), per
impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria
delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione
avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno
due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3
della citata legge n. 381 del 1991 (25);
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per
cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per
le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della
predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali
che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del
presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento
dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto
ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a
partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego
o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il
periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente
comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente
utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad
essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1
gennaio 1996 le
risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al
finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento
dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per
cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei
progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (26),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i
progetti approvati dal 1
gennaio 1996, le
commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle
professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni
regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento
delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente
utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma
5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223 (27), così
come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno
utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di
lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con
l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui
al comma 3 e i relativi benefìci accessori; l'erogazione può essere effettuata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (27/a).
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali
per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi
compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di
cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299 (28),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge
31 gennaio 1995, n. 26 (29), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.
95, anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire a
condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito
nella misura del quaranta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti
progetti e nella misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque,
consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di
lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono
stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o
contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad
oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di
progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi
soggetti promotori (30).
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per
l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui
autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 (31). Le somme
derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base
degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS,
riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di
mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità
ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione è resa
per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per
quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale
per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito
l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale (32).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente art. 1, in contrasto con
quelle contenute nel D.Lgs. 1
dicembre 1997, n.
468, riportato al n. A/CXXVI, sono state abrogate dall'art. 13 dello stesso
decreto legislativo.
(2) Riportato al n. A/XCIII.
(3) Riportato al n. A/CIV.
(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(5) Riportata alla voce Comuni e province.
(5/a) Per i criteri di cui al presente comma vedi il D.M.
29 settembre 1995, riportato al n. A/CX.
(6) Riportato al n. A/CIV.
(6) Riportato al n. A/CIV.
(7) Riportata al n. A/LXXXIII.
(8) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e
legalizzazione di firme.
(9) Modifica il comma 3 e sostituisce il comma 4 dell'art.
14, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(6) Riportato al n. A/CIV.
(10) Riportato al n. A/XCIII.
(10/a) Periodo così inserito dall'art. 21, L. 24 giugno
1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(11) Riportato al n. A/XCVIII.
(12) Riportata al n. A/XLIV.
(6) Riportato al n. A/CIV.
(12/a) Riportato al n. A/XCIII.
(13) Riportata al n. A/LXXXIII.
(14) Riportato al n. A/CIV.
(15) Riportato al n. A/XCIII.
(16) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(16/a) Comma aggiunto dall'art. 21, L. 24 giugno 1997, n.
196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(16/b) Riportata al n. A/LXXXIII.
(16/c) Periodo aggiunto dall'art. 21, L. 24 giugno 1997,
n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(17) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(18) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(19) Riportata alla voce Apprendistato.
(18) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(20) Riportata al n. A/XL.
(21) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(22) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(21) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(23) Riportata al n. AA/II.
(24) Riportato al n. A/CIV.
(25) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(25) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(26) Riportato al n. A/XCIII.
(27) Riportata al n. A/LXXXIII.
(27/a) Vedi, anche, l'art. 26, L. 24 giugno 1997, n. 196,
riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(28) Riportato al n. A/CIV.
(29) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(30) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 25 marzo
1997, n. 67, riportato alla voce Occupazione (Incremento della), nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione e poi modificato dall'art. 20, L.
24 giugno 1997, n. 196, riportata alla stessa voce.
(31) Recante interventi per le aree depresse e protette, per
manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla L. 25 febbraio
1992, n. 210.
(32) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608. Le disposizioni del presente art. 1, in contrasto
con quelle contenute nel D.Lgs. 1
dicembre 1997, n.
468, riportato al n. A/CXXVI, sono state abrogate dall'art. 13 dello stesso
decreto legislativo.
2. Misure di carattere previdenziale e contributivo.
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo
previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L.
22 dicembre 1960, n. 1612 (33):
a) con decorrenza 1
gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella
misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (34).
L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro
delle finanze 30 ottobre 1973 (35), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303
del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il
diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del
Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (33) (35/a);
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità
di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di
cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31
dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni
pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età
per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo
dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (36). Le
disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande
intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31
dicembre 1993;
b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale
ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per
l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal
1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico
dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e
corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per
l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente
decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto
alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo
di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 (37). I
predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno
1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi
alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio
1973, n. 12 (37), pur in difetto della sussistenza alla predetta data del
requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato
articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi
previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali
(CPDEL) per il periodo 1
ottobre 1991-31 dicembre
1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (38), nei
confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti
d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui
all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (39), con
esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (40), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28
febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici
operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di
cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (41), anche in
riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente
pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a
lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per
l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello
spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (42),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori
editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS
può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli
elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad
esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869 (43), deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti
trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione
dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati
in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del
14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini
delle relative prestazioni, fino a tale data.
10. (44).
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e
9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (45),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno
1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire
40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 (46), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va
interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti
degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge
29 gennaio 1986, n. 26 (47), si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi
precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data.
Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalità dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 (49/cost).
13. A decorrere dal 1
gennaio 1996 il
personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la
normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste
a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese
quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie
professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti
entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante
dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo
stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto
tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre
1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da
eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31
dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva
matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995
con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva
competenza, nonché l'Ente stesso (50).
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto
1995, n. 335 (51), le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti:
«nel corso dell'anno 1996».
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
(52),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le
parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 2, comma 4,» (53).
------------------------
(33) Riportata alla voce Dogane.
(34) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(35) Riportato alla voce Dogane.
(33) Riportata alla voce Dogane.
(35/a) Con sentenza 17 giugno-2 luglio 1997, n. 211 (Gazz.
Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a)
n. 3, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il
diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del
Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata
dal D.M. 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della L. 22
dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della L. 4
marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1
gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 1994, n. 494,
l'applicazione della tabella A) sezione uomini, allegata all'art. 1 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 503.
(36) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(37) Riportata alla voce Rappresentanti di commercio.
(37) Riportata alla voce Rappresentanti di commercio.
(38) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(40) Riportato al n. A/CIV.
(41) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(42) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(42) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(43) Riportato al n. A/II.
(44) Aggiunge i commi 9-bis e 9-ter all'art. 5,
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, riportato al n. A/LV.
(45) Riportato al n. A/LV.
(46) Riportato al n. A/CIV.
(47) Riportata alla voce Friuli-Venezia Giulia.
(48) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(49) Riportato al n. A/CIV.
(49/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 aprile
1999, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 12, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma,
e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 12, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione.
(50) La misura e le modalità di versamento della riserva
matematica di cui al presente comma sono state determinate con D.M. 26
gennaio 1996, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli), per il personale
ferroviario dell'Ente Ferrovie dello Stato e con D.M. 24 aprile 1996,
riportato alla stessa voce per il personale navigante del medesimo Ente.
(51) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(52) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(53) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
3. Disposizioni per i dipendenti delle società costituite
dalla GEPI e dall'INSAR.
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività
intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte
dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (54),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei
progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di
società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26 (55), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.
95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (56), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI,
operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (52), e nelle
aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31
maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione
della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando
l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il
quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai
dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (57), nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di
anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la
misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per
cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori
socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio
1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire
dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato
in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis,
6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (56),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di
integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di
cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei
lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti
non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità
di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da
esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di
integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i
compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma
1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti
lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa
vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo
1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione
e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio
erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la
partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata
complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei
confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative
per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14
giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una
relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i
seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove
iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in
attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente
utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati
in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede
a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo
anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a
qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per
l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore
dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 (57/a).
11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri
lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.
95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province
della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione
dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149 (59), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995
e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma
1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate
le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui
all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del D.L.
29 marzo 1991, n. 108 (60), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 169, La Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è
autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei
lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera
del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (58),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del D.L. 20 maggio
1993, n. 148 (61), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo
preordinate (62).
------------------------
(54) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(55) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(56) Riportato al n. A/XCIII.
(52) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(57) Riportata al n. A/LXXXIII.
(56) Riportato al n. A/XCIII.
(57/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 maggio
1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(58) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(59) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(60) Riportato al n. A/LXXXI.
(58) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(61) Riportato al n. A/XCIII.
(62) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
4. Disposizioni in materia di interventi a sostegno del
reddito.
1. (63).
2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori
rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1,
lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa
integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo
1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218 (64), e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di
mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è
prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici
provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da
dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (65),
attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione,
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (66), nei
territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (67), per i quali il trattamento è
scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato
fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478 (68), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti
alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi
ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478 (68), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i
periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo
massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i
lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2
del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire
del trattamento di mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (69),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto
nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei
lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993,
n. 559 (70), vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione
del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge
12 agosto 1977, n. 675 (71), e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti
speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (72), le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148 (69), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1
gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge
n. 148 del 1993 (69). I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi
sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui
al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993 (69), al
quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi
1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (70), che
all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato
Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (69), ai fini
dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di
cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei
fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei
pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (69),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo
compreso tra il 1
gennaio 1993 e la
data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefìci previsti
dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 (69), vanno
comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di
integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726 (73), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (69), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge
n. 148 del 1993 (69), è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza
delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta
dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299 (74), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
(66),
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo
massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e
dell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478 (68), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di
integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei
trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così
concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi
degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate
prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo
scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al
presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva
prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'art. 3, comma 3,
del citato D.L. n. 299 del 1994 (75).
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (76), si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al
lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di
attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero
risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano
stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il
31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unità, da aziende ubicate in
zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7
della legge 1° marzo 1986, n. 64 (77), ed operanti alla data di
approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (76), è
prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque
non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991 (76) (77/a).
13. I termini di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299
(75),
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, possono
essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un
massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della
procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del
Comitato di cui all'art. 19, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (78).
14. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 18, primo comma, lettera h),
della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (79), possono essere organizzati
corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto
mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività
alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo
delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le
prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle
cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo
incaricato della realizzazione dei corsi (79/a).
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 7, comma 7, del D.L.
20 maggio 1993, n. 148 (80), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n.
236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di
spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano
anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i
limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata L.
n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della L. 28 dicembre 1995, n.
549 (78), dopo le parole: «con più di cinquanta addetti» aggiungere le
seguenti: «e delle imprese di vigilanza».
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario
di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.
17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista
di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (76),
prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (80),
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (80/a).
18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (78).
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199 (81), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (82), possono
essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in
questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi
diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un
periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla
data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno
1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli
obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L.
21 giugno 1993, n. 199 (81), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,
n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare
applicazione gli artt. 1, 2, 3 e 4 del citato D.L. n. 199 del 1993 (81).
20. Al comma 1 dell'art. 13 della L. 27 marzo 1992, n. 257 (83), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia
pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al
pensionamento anticipato».
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (75),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova
applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo
degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico
soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma
con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con
proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga
alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria
per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento
straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31
ottobre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unità
produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (84), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di
programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali (84/a).
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni
straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla
competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un
progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi
di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, i
trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo
incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto
di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati (85). Per i
periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di
quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di
lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità
può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per
tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei
lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.
16 maggio 1994, n. 299 (86), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n.
451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto,
limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità
di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino
al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di
presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste
per tale finalità dall'art. 5, comma 8, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (86),
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nonché
quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4 (87).
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare
tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge
28 febbraio 1986, n. 41 (88), i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726 (89), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle
risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto,
altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi
alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di
contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende
commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate
gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti
pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione
a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di
plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte
realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei
contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di
sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati
nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346 (90), e di società di promozione a prevalente partecipazione
pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari
relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo;
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per
cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa
apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti
gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di
quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi
sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle
cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti
dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da
ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta,
può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo
occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei
beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito
che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478
(85),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si
interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita
anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente
agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1997, quando un contratto collettivo stipulato
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al
comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (91),
limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione
straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli
assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda
cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello
di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del
lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere,
con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le
caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (92), i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (92), nel
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (93),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (94).
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di
gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che
presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla
dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai
quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni
dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (92), ovvero
quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
(95),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le
medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni
1995 e 1996 entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite
massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per
effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (92), trovano
applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in
vigore alla data del 1
settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26
debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26
ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate
in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle
aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità
residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro
il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996
dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese
la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
(92).
Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in
relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino
oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede
governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle
disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende
richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i
lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri
conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (92), sono
posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione
figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla
fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.
L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per
l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per
l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (93),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le
previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle
aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di
impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente,
per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20
luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.
28. (96).
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di
500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non
rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il
31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che
prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la
corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di
misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo
mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia,
nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con
riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i
primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei
contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402 (97), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il
limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata
legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di
cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con
riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30
novembre 1996, maturino almeno trenta anni di contribuzione comunque utili
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996
inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si
provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del
presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire
15 miliardi.
30. L'Eni S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli
enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità
stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29
medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in
relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui
all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (98),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità
aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime
aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in
misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di
maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle
regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti
o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno
progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane
nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente al 1
gennaio 1996, nelle
liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della
relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto
indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (99), con
riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31
dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità
avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate
dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già
licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri
previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4 (99/a).
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia
direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio
provvisorio nonché gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi
le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro
dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente
in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo
criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono
presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per
l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui
al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei
predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di
aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di
raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (98), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga
ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223
(99).
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (99), vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (100), dopo
le parole: «e degli operatori turistici» sono inserite le seguenti: «, nonché
delle imprese di spedizione e di trasporto» e dopo le parole: «31 dicembre
1997» sono inserite le seguenti: «, e per le imprese di spedizione e di
trasporto fino al 31 dicembre 1996,».
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter, D.L. 20
maggio 1993, n. 148 (100/a), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n.
236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100
miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio
1991, n. 223 (100/b), le parole: «preventiva comunicazione» sono sostituite dalle
seguenti: «comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione».
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire
1116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire
740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998
si provvede:
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonché a carico
del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi
e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (101), e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto
a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (102), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330
miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazione salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (103).
------------------------
(63) Apporta modifiche all'art. 5, D.L. 16 maggio 1994, n.
299, riportato al n. A/CIV.
(64) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(65) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e
legalizzazione di firme.
(66) Riportata al n. A/LXXXIII.
(67) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(68) Riportato al n. A/XCVIII.
(68) Riportato al n. A/XCVIII.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(70) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(71) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano
(I.M.I.).
(72) Riportata al n. AA/II.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(70) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(73) Riportato al n. A/LV.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(69) Riportato al n. A/XCIII.
(74) Riportato al n. A/CIV.
(66) Riportata al n. A/LXXXIII.
(68) Riportato al n. A/XCVIII.
(75) Riportato al n. A/CIV.
(76) Riportata al n. A/LXXXIII.
(77) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(76) Riportata al n. A/LXXXIII.
(76) Riportata al n. A/LXXXIII.
(77/a) Vedi, anche, l'art. 1-nonies, D.L. 8 aprile 1998,
78, riportato al n. A/CXXIX, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(75) Riportato al n. A/CIV.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(79) Riportata al n. AA/II.
(79/a) Per la proroga dei corsi, vedi, l'art. 3, D.L. 25
marzo 1997, n. 67, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(80) Riportato al n. A/XCIII.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(76) Riportata al n. A/LXXXIII.
(80) Riportato al n. A/XCIII.
(80/a) Per la ulteriore proroga del termine, vedi l'art. 1, D.L.
20 gennaio 1998, n. 4, riportato al n. A/CXXVIII, come da ultimo modificato
dall'art. 41, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 3, comma
135, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(78) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(81) Riportato alla voce Dogane.
(82) Recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
(81) Riportato alla voce Dogane.
(81) Riportato alla voce Dogane.
(83) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene
(Prevenzione degli).
(75) Riportato al n. A/CIV.
(84) Riportato al n. A/XCIII.
(84/a) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 198, L.
23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 62, L. 23 dicembre 1999,
n. 488.
(85) Vedi, anche, il D.M. 15 novembre 1999 e il D.M.
27 marzo 2002, n. 30874.
(86) Riportato al n. A/CIV.
(86) Riportato al n. A/CIV.
(87) Quanto ai criteri per l'applicazione delle norme di cui
al presente comma, vedi la deliberazione CIPE 26 gennaio 1996, riportata al n.
A/CXV. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 8 aprile 1998, n. 78, riportato al
n. A/CXXIX e l'art. 45, comma 17, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata
alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(88) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(89) Riportato al n. A/LV.
(90) Riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte
sulle).
(85) Riportato al n. A/XCVIII.
(91) Riportata alla voce Comunità europee.
(92) Riportata al n. A/LXXXIII.
(92) Riportata al n. A/LXXXIII.
(93) Riportato al n. A/XCIII.
(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, L. 23
dicembre 1996, n. 662. Per i criteri di concessione dei benefìci di cui al
presente comma vedi, anche, il D.M. 16 novembre 1995, riportato al n.
A/CXII, nonché l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, riportato al n.
A/CXXVIII.
(92) Riportata al n. A/LXXXIII.
(95) Riportato al n. A/CIV.
(92) Riportata al n. A/LXXXIII.
(92) Riportata al n. A/LXXXIII.
(92) Riportata al n. A/LXXXIII.
(93) Riportato al n. A/XCIII.
(96) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 8, D.L. 16
maggio 1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(97) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(98) Riportato al n. A/XCIII.
(99) Riportata al n. A/LXXXIII.
(99/a) Per l'interpretazione delle norme di cui al presente
comma, vedi l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, riportato al n.
A/CXXVIII nonché l'art. 62, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Lo
stesso art. 62, inoltre, ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine di
scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità.
(98) Riportato al n. A/XCIII.
(99) Riportata al n. A/LXXXIII.
(99) Riportata al n. A/LXXXIII.
(100) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(100/a) Riportato al n. A/XCIII.
(100/b) Riportata al n. A/LXXXIII.
(101) Riportata al n. AA/II.
(102) Riportato al n. A/CIV.
(103) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
5. Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo.
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti
ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle
fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, è sospesa la condizione di
corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389 (104). Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle
imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le
associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi
prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici
dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi
nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale
requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative
nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa
deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse
parti che hanno stipulato l'accordo provinciale (104/a).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi
territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente,
ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e
presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula (104/b).
2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di
riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli
obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza
la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può
essere superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante
apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per
eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione
all'interessato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto
di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorità che procede (104/c).
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis
estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili
connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a
quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma
2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o
amministrativi relativi a tali reati e sanzioni (104/c).
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis
e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma
di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994,
se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella
prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis
del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste
per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà (104/d).
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di
paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di
riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale.
L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche
per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di
fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse
relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e
depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di
esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del
riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio. Qualora al momento
dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a
quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli
effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla
differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso
del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione
sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai
lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo (105).
3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2
sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute
o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data
della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi
risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima
quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4,
risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli
stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3-sexies per
i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta
cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni
integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché
le modalità di pagamento delle somme dovute (105/a).
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis
e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni (105/b).
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei
compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi
compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei
loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior
costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari (105/c).
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater
e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate;
tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti
e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle
dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono
estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del
sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario
presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione (105/d).
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di
riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del
verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i
quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi
obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale
contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante
opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di
pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo
al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.
L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza,
comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi
contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo
che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche
mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali
presentati all'INPS (105/e).
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi
di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e
alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale e, per i periodi
successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei
minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come
interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva
ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo
1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c),
e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza
tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e
l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989,
possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della
misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il
riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano
comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi
effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto (105/f).
5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle
percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia
oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e
che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della
stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di
aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il
primitivo accordo.
5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo
di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli
enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento (105/g).
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività
ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni
eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro
irregolare (105/h).
6-bis. [All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati
dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova
occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei
contratti collettivi] (106).
------------------------
(104) Periodo prima sostituito dall'art. 23, L. 24 giugno
1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e poi così
modificato dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(104/a) Comma così modificato dall'art. 45, comma 20, L.
17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo
della). Vedi, anche, l'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(104/b) Per la proroga del termine per la stipula degli
accordi territoriali ed aziendali di cui al presente comma, vedi l'art. 63,
comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(104/c) Comma aggiunto dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(104/c) Comma aggiunto dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(104/d) Comma aggiunto dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(105) Comma così modificato prima dall'art. 23, L. 24
giugno 1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e
poi dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(105/a) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 24 giugno 1997,
n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e poi così
sostituito dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi,
anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 23, nonché il D.M. 27 settembre
1999, n. 338, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
(105/b) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 24 giugno 1997,
n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e poi così
sostituito dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi,
anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 23.
(105/c) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 24 giugno 1997,
n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e poi così
sostituito dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi,
anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 23.
(105/d) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 24 giugno 1997,
n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e poi così
sostituito dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi,
anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 23.
(105/e) Comma aggiunto dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 44, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(105/f) Comma così modificato dall'art. 23, L. 24 giugno
1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(105/g) Comma aggiunto dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998,
n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(105/h) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
(106) Comma aggiunto dall'art. 23, L. 24 giugno 1997, n.
196, riportata alla voce Occupazione (Incremento della) e poi abrogato dall'art.
75, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, i commi 2 e 3 del
suddetto articolo 23 nonché l'art. 4, comma 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
6. Norme in materia di integrazione salariale, contratti di
solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.
1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il
trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può
essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga
prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli
esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale
disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente
all'esame degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(107),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le
parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(107),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non
trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14
giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale
spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della
riduzione di orario (107/a).
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (107), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non
superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione
previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati
dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La
misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le
aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio
del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione
dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente,
al 35 ed al 40 per cento (108).
5. L'articolo 5, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (109),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato
dall'articolo 12, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (110),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna
esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve
essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione
il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299 (110), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (111). Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le
modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni
regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui
al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta
dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 (110), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995,
sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo (112).
------------------------
(107) Riportato al n. A/XCIII.
(107) Riportato al n. A/XCIII.
(107/a) Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 1997, riportato
al n. A/CXXI.
(107) Riportato al n. A/XCIII.
(108) I criteri di priorità per la concessione dei benefìci
previsti dal presente comma, che ripete le norme già contenute nell'art. 6, comma
4, D.L. 1
febbraio 1996, n. 39,
non convertito in legge, sono stati stabiliti con D.M. 8 febbraio 1996
(Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 67), il quale ha così disposto: «Art. 1.
Per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge
1
febbraio 1996, n. 39, a fronte dei limiti finanziari
posti dallo stesso comma, vengono individuati i seguenti criteri di priorità:
a) data dell'accordo - ove esistente - intervenuto a livello
ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e società
controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Tale data verrà
specificamente indicata nei decreti che verranno adottati;
b) ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese
interessate, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, quale si rileva dalla relativa data di protocollo.
Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua
articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più
favorevole.
Art. 2. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
(INPGI), sono tenuti ad osservare i criteri individuati nell'art. 1, in sede di
applicazione dei singoli decreti di concessione».
(109) Riportato al n. A/XCIII.
(110) Riportato al n. A/CIV.
(110) Riportato al n. A/CIV.
(111) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(110) Riportato al n. A/CIV.
(112) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
7. Gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis.
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 (113), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994,
per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al
31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione
temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui
al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi
propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (114), e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi
dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982 (114), per i
quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m),
della legge 29 marzo 1985, n. 110 (115), comprensive degli interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del
centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
27 giugno 1985, n. 351 (116). La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette
resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge
n. 351 del 1985 (116), per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti
detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i
criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis
S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo
concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 (113), nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla
Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del
rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la
realizzazione degli impianti (112).
------------------------
(113) Riportato alla voce Sardegna.
(114) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
(114) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
(115) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(116) Riportata alla voce Idrocarburi.
(116) Riportata alla voce Idrocarburi.
(113) Riportato alla voce Sardegna.
(112) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
8. Norme in materia di finanziamento dei patronati.
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli
istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti
dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti
Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive
effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite
tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si
riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle
associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale
confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale
(INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto
nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza
sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di
patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale
di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale
per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti
attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale
assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di
patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale
(ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto
nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle
libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale
assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai
lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero
italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei
lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI),
Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli
istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali
rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante
l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione
esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed
all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
804 (117), relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e
di assistenza sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante
gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate
annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti
stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le
somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non
impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime
finalità nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni
di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (118), e del
presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura
dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio
dell'anno successivo (119).
------------------------
(117) Riportato alla voce Istituti di patronato e di
assistenza sociale.
(118) Riportato alla voce Istituti di patronato e di
assistenza sociale.
(119) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
9. Disposizioni diverse in materia di personale ed in
materia previdenziale.
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (120),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le
parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e
le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»;
all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto
all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 1, comma 45,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (121): al terzo periodo, le parole:
«membri medesimi» vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri
collocati fuori ruolo e dopo le parole: «di altre Amministrazioni dello Stato»
sono aggiunte le seguenti: «enti ed organi pubblici». All'articolo 3, comma 3,
lettera d), della citata legge n. 335 del 1995 (121), dopo
le parole: «con funzioni di coordinamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché
adozione di misure organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed
efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie
giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa
quella di guerra». All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 (122), dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro».
La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (122), è ripartita tra due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle
aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(123),
tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del
tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (122), il
comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro tre mesi dalla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il
personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel
pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (124), e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (125), e
successive modificazioni». La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 509 del 1994 (122), già esercitata alla data di
entrata in vigore del presente decreto, può essere revocata entro il 31 ottobre
1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo
esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le
pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per
l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i
rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 (122), è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto
all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica
privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e
procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione
presso l'ufficio legale predetto». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (122), fino a quando non sia
intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3,
comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di
trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste
dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 (122), per
tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura
giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge
31 gennaio 1992, n. 59 (126), che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi
dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità
di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148 (127), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di
competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo
4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in
quello successivo.
5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (127/a) e successive modificazioni ed
integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello
Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con
qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in
posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di
richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al
trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a
carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può
altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti
unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre,
entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per
titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque
servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù
di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non
superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica (128).
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (127),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi
due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge
12 agosto 1977, n. 675 (129), e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due
rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al
comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (130), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione dura in carica tre
anni».
8. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla
data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo
viene trasferito a decorrere dal 1
luglio 1995, alle
dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento
del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del
personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente
utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova
ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579 (131). Alla
relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per
l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218 (132), possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per
la stipula del contratto di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (133), spetta
per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di
presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione
compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione
secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente
generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello
per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti
attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate,
complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti connessi all'attuazione di progetti di lavori
socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (133/a),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel
limite massimo di lire 3 miliardi (133/b).
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (133), con
qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche
presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono
a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità
e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata
la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la
copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo
Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il
trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1,
comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26 (134), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, le parole: «di lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di
lire 7 miliardi e 700 milioni».
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345 (135),
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né sono dovuti interessi».
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(133/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le risorse di cui al
comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (136), sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella
misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore,
che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge.
Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio».
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148 (133/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.».
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle
rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge
22 giugno 1990, n. 164 (137), e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione
dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra
lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (138), hanno
diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di
amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (139), e successive modificazioni e
integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie
regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (140), sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31
dicembre 1998. Alle medesime date è differita, per la predetta amministrazione,
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (139), e successive modificazioni e
integrazioni (141).
20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (142), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il
compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche
disposizioni normative, in lavori socialmente utili».
21. I lavoratori che a decorrere dal 1
dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato alle dipendenze dell'ente «Poste italiane», hanno diritto di
precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo
indeterminato da parte dell'ente «Poste italiane» per la stessa qualifica e/o
mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono
manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate
dall'ente «Poste italiane», a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto (142/cost).
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (143), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (143), dopo le parole: «degli
istituti di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «degli archivi,
delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato».
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14
giugno 1996, n. 318 (144), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996,
n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a
trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli
accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il
finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale
europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente
programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni
centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di
presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei
predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e
misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni
dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle
linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del
Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a
carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale
europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (145), e
successive modificazioni ed integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite
complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili
in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori
della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale
di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione
dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero di
procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di
consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio
realizzate nelle predette aree (145/a);
d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati
senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento
dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al
presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge
20 gennaio 1990, n. 3 (146), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n.
52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti
per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da
espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295
(147),
e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994,
in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato.
Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle
norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza
il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista.
Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i
rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono
vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono
coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente
normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche
in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente
decreto-legge (148).
------------------------
(120) Riportato al n. A/CIV.
(121) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(121) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(123) Riportata alla voce Comuni e province.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(124) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(125) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(122) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(126) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(127) Riportato al n. A/XCIII.
(127/a) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(128) Comma così sostituito dall'art. 59, comma 38, L. 27
dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(127) Riportato al n. A/XCIII.
(129) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano
(I.M.I.).
(130) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(131) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(132) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(133) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(133/a) Riportato al n. A/XCIII.
(133/b) Comma così modificato dall'art. 78, comma 4, L.
23 dicembre 2000, n. 388.
(133) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(134) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(135) Modifica il comma 3 dell'art. 20, L. 23 dicembre
1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(133/a) Riportato al n. A/XCIII.
(136) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(133/a) Riportato al n. A/XCIII.
(137) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(138) Riportata al n. E/XXVIII.
(139) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(140) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(139) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(141) Comma così modificato dall'art. 39, comma 23, L. 27
dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(142) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).
(142/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 9-13
ottobre 2000, n. 419 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 43, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, sollevate dal pretore di
Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal pretore di
Padova, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione; ha
dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, sollevate dal pretore di Genova, in
riferimento agli artt. 3, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di
Fermo, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal
pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 4 e 39 della Costituzione,
dal pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 39, 101 e 104
della Costituzione, dal pretore di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e
41 della Costituzione, dal pretore di Ferrara, in riferimento agli artt.
3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Parma, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dal pretore di
Saluzzo, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e 104 della Costituzione,
dal pretore di Livorno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Gorizia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo
comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Latina, in riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, in
riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di
Camerino, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal
pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,
dal pretore di Nicosia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Macerata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione,
dal pretore di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,
dal pretore di Pordenone, in riferimento agli artt. 101 e 104 della
Costituzione.
(143) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene
(Prevenzione degli).
(143) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene
(Prevenzione degli).
(144) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(145) Riportata al n. AA/II.
(145/a) Vedi, anche, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n.
448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(146) Riportato al n. A/LXXV.
(147) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(148) Così sostituito dalla legge di conversione 28
novembre 1996, n. 608.
9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
1. [Nell'àmbito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario,
agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di
legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei
lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (147), e
dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398] (149).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di
cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al
servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale,
della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le
comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica
ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto
avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata
entro il primo giorno utile successivo (149/a).
3. [A decorrere dal 1
gennaio 1996, il
datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione,
una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il
contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata
delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di
licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La
mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed
il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della
comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati,
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per
ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione
del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di
accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione] (149/b).
4. [Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e
3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per
l'impiego] (149/c).
5. [Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2,
viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli
enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni (149/d)] (150).
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le
comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero
dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o
conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto
incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. [Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di
cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per
ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane
inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla
legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che
abbia assunto dal momento della violazione] (151).
8. [Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere
costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli
sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo
professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A
quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i
poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638] (152).
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi
all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza
e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni
per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale,
di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 (153), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma
13, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 511
(154),
conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile
anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a
selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali
per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle
richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei
lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza
per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (155).
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene
conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta
mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le
quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge
28 febbraio 1987, n. 56 (155), l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono
alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla
Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione
delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 (156), capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (157), al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa
in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 (158), intese
a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli
esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di
lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(156),
capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346 (159). Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994 (159), anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia
delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994 (158), n. 346
del 1994 (159) e del D.P.R. n. 487 del 1994 (156), capo
IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei
dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del
lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in
materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro (159/a). La
dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,
n. 520 (160), è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali,
novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità
ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo,
ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere
derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800
milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo
stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai
sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della
regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni
al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di
rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di
lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore
dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono
con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti,
pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale (161).
------------------------
(147) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(149) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(149/a) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs.
19 dicembre 2002, n. 297, con la decorrenza indicata dall'art. 7, comma 2,
dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276.
(149/b) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276.
(149/c) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(149/d) Con D.M. 1° settembre 1999 (Gazz. Uff. 8
ottobre 1999, n. 237) sono stati stabiliti modalità e termini per
l'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione concernenti
l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo mediante l'utilizzo del
«Modello unificato/temp».
(150) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(151) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(152) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(153) Riportato al n. A/XCIII.
(154) Recante disposizioni urgenti in materia di
collocamento di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli
effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU), nonché di promozione dell'occupazione.
(155) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(155) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(156) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(157) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(158) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(156) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(159) Riportato al n. A/CII.
(159) Riportato al n. A/CII.
(158) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(159) Riportato al n. A/CII.
(156) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(159/a) Vedi, anche, il D.M. 31 luglio 1997, riportato
alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(160) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
(161) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608.
9-ter. Disposizioni in materia di lavoro agricolo.
1. [Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle
modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento
delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione,
nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro
di impresa di cui all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui all'articolo
9-bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno
nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre
1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad
essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal
1
gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni
previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova
applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai
datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori
per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai
commi 5, lettera c), e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con
riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la
manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di
applicazione del predetto onere di riserva] (162).
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali,
oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale
per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
3 febbraio 1970, n. 7 (163), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (164), il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate
lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva
del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a),
6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (164). È altresì abrogato, a
decorrere dal 1
gennaio 1996,
l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (163),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970 (163), non
trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375 (164), va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi
significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque
quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (164), è sostituito dal seguente:
«3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle
giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore
di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso
in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i
lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie
di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488 (165), e successive modificazioni ed integrazioni.». I commi 1 e 2
dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (164), sono
sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate
all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di
legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al
presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai
datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di
categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.». L'articolo
14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (166), trova
applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(167),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si
interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione
di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di
anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460
giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione
dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è
costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni
antecedenti il 1
gennaio 1984, la
rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86 di cui al comma 12 dell'articolo 7
del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno il
superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per
il diritto a pensione di anzianità.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la
manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono,
rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e
al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in
lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (168), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, è
utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al
finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate
dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 (169), per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera
agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego (170).
------------------------
(162) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
(163) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(164) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(164) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(163) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(163) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(164) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(164) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(165) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(164) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(166) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(167) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(168) Riportato al n. A/XCIII.
(169) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(170) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608.
9-quater. Registro d'impresa nel settore agricolo.
1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto
dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13
ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla
presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (171). I datori di lavoro agricolo
che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata,
assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare
per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a
tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede
ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli,
preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia,
dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa
ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione,
fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro
che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non
superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere
iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con
l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della
prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento
ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i
lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello
iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa
ove prescritta.
4. [La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica.
Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la
compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte
matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare
va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo
alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato
al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione
matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto
esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato
in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (171). I
termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per
l'impiego si computano escludendo i giorni festivi] (171/a).
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione
matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere
effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita
altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi
lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le
relative giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (169), avente
per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di
lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione
e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve
periodo previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun
trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore,
l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e
riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel
trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai
nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati
anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni,
tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di
svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica.
Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la
compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte
matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare
va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo
alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato
al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione
matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto
esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere
utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375 (172). In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese,
fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione
complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo
documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in
ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei
fogli che li compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo.
Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del
lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il
predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis,
comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale
del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il
datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione
matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere
esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza
sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del
lavoro nonché in materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va
compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la
prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli
estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione
del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il
predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6,
è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del
lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che
esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza
sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del
lavoro nonché in materia di imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e
la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste
dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni,
rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto
previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite
dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di
iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal
lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla
comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore
medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i
motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e
sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della
loro veridicità.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a
tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio
1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto
obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente
decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative
alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere
riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di
assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e
l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore
interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che
ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è
obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita
l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua
l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato
antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con
riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre
1996 (172/a).
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini
prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista
dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
(173),
è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni
lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo
e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
9-bis, comma 9.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei
documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del predetto decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può,
con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi
modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione
dell'esperienza applicativa (174).
------------------------
(171) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(171) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(171/a) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276.
(169) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(172) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(172/a) Comma abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, limitatamente alla violazione degli obblighi di
comunicazione.
(173) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(174) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608.
9-quinquies. Accertamento delle giornate di lavoro nel
settore agricolo.
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di
lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base
delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (173), a decorrere dall'anno 1996 provvede
a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (173), e successive modificazioni.
Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro
prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese
successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della
manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio
dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e
modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a
dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e
di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati
mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di
residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura
dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta
notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere
trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il
collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle
risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura
di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7 (175), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa
alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del
luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della
lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi
di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere
discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni
circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre
successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce,
una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può
disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (175), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di
lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6.
L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti
dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal
lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate
prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori
diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (176),
provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base
delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del D.Lgs.
11 agosto 1993, n. 375 (177).
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica
i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (177), deve essere corredata da copia
autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai
certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del
concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di
lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione
familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella L.
3 maggio 1982, n. 203 (178), compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione
prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (177), in
assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione
personale di responsabilità resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15
(179),
che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere
della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in
agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera
agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del
bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura
e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere
dal 1
gennaio 1997, per
l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro
dei lavoratori di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il
30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997.
In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede
con il solo parere della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a
revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco
anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno
1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (180),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
all'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (177).
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo
e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi
trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le
disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949 (177), e successive modificazioni, nonché l'articolo 7 del D.L. 3
febbraio 1970, n. 7 (180), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (177) (181).
------------------------
(173) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(173) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(175) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(175) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(176) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(178) Riportata alla voce Contratti agrari.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(179) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e
legalizzazione di firme.
(180) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(180) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(181) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608.
9-sexies. Disposizioni in materia di soppressione del
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli
unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(182),
con decorrenza 1
luglio 1995 la
riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane
unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di
pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (182), con decorrenza 1
luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al soppresso SCAU (183).
3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per
l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al
comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori
subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi
dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e
dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri
membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un
componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli artt. 10
e 15 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (177), e, in seconda istanza, i
ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri
in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai
agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di
impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del
consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola;
esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già
dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione
tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e
forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre
1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli
adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito
all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e
periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze
connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di
previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito
all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso
il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un
contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati
d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento
economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale,
erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale
cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della
gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (184), alla
quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti
dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per
il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle
prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri
occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e
dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due
istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi
procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il
30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto (185).
------------------------
(182) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(182) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(183) Vedi, anche, il D.M. 23 gennaio 1996, riportato
alla voce Previdenza sociale.
(177) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(184) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(185) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608.
9-septies. Misure straordinarie per la promozione del
lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.
[1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per
l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26 (186), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di
progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi
comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di
formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante
i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e
vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di
gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate
ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo (187).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione
delle agevolazioni (188).
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità
giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un
punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con
idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento (188/a);
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a
provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una
anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi (188/b)
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità
giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le
predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione-europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare
le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (185) (189)] (189/a).
------------------------
(186) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo
economico del Mezzogiorno.
(187) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 20 gennaio
1998, n. 4, riportato al n. A/CXXVIII.
(188) Vedi il D.M. 8 novembre 1996, n. 591, riportato
al n. A/CXIX.
(188/a) Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 20
gennaio 1998, n. 4, riportato al n. A/CXXVIII.
(188/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 8 aprile 1998,
n. 78, riportato al n. A/CXXIX, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(185) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608.
(189) Per l'estensione delle agevolazioni previste dal
presente articolo, vedi l'art. 4, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(189/a) Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile
2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
9-octies. Piani per l'inserimento professionale dei giovani
nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
1. (190).
2. (191).
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità,
anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il
luogo di residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299 (192), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998 (192/a).
------------------------
(190) Sostituisce il comma 3 dell'art. 15, D.L. 16 maggio
1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(191) Sostituisce il comma 7 dell'art. 15, D.L. 16 maggio
1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(192) Riportato al n. A/CIV.
(192/a) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4,
riportato al n. A/CXXVIII, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione e l'art. 63, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
9-novies. Disposizioni per il settore siderurgico.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (192),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le
parole: «di 15.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di 17.100 unità».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (193).
------------------------
(192) Riportato al n. A/CIV.
(193) Aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre
1996, n. 608. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4,
riportato al n. A/CXXVIII, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
------------------------