L. 12-3-1999 n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Pubblicata nella
Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
Epigrafe
1. Collocamento dei disabili.
2. Collocamento mirato.
3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
4. Criteri di computo della quota di riserva.
5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
6. Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 .
7. Modalità delle assunzioni obbligatorie.
8. Elenchi e graduatorie.
9. Richieste di avviamento.
10. Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti.
11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
12. Cooperative sociali.
13. Agevolazioni per le assunzioni.
14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
15. Sanzioni.
16. Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.
17. Obbligo di certificazione.
18. Disposizioni transitorie e finali.
19. Regioni a statuto speciale e province autonome.
20. Regolamento di esecuzione.
21. Relazione al Parlamento.
22. Abrogazioni.
23. Entrata in vigore.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
(1/a) Per il regolamento di esecuzione della presente legge
vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 novembre
2001, n. 203; Msg. 16 luglio 2002, n. 320; Msg. 27 settembre 2002, n. 337;
Msg. 22 novembre 2002, n. 366; Msg. 3 febbraio 2003, n. 14;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 novembre
1999, n. 76/99; Circ. 24 novembre 1999, n. 77/99; Circ. 17
gennaio 2000, n. 4/2000; Lett.Circ. 16 febbraio 2000, n. 346/M22; Circ.
6 giugno 2000, n. 36/2000; Circ. 26 giugno 2000, n. 41/2000; Circ.
9 novembre 2000, n. 79/2000; Circ. 11 dicembre 2000, n. 2198/M165; Circ.
22 febbraio 2001, n. 293/M2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 305/M165; Circ.
3 aprile 2001, n. 533/M96; Circ. 20 aprile 2001, n. 631/M6; Circ.
8 maggio 2001, n. 729/M6; Circ. 20 luglio 2001, n. 1238/M20;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 luglio
2001, n. 66/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 77/2001; Nota 10 ottobre
2001, n. 1629/M63; Nota 11 ottobre 2001, n. 1630/M76; Nota 18 luglio 2002, n.
972/110/002; Nota 11 marzo 2003; Nota 18 marzo 2003;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Circ. 7 maggio 2001, n. 150;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 novembre 2000, n.
248;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 20 maggio 1999, n.
13/99.
Capo I - Diritto al lavoro dei
disabili
1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (2), dal Ministero della sanità sulla
base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base
alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio
1970, n. 382 (3), e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381
(4),
e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (5), e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che
sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui
alla legge 14 luglio 1957, n. 594 (6), e successive modificazioni, alla legge
28 luglio 1960, n. 778 (7), alla legge 5 marzo 1965, n. 155 (8), alla legge
11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 (9), e alla legge
29 marzo 1985, n. 113 (10), le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 (11), e alla legge 19 maggio
1971, n. 403 (12), le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di
cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 (13), e le norme per gli insegnanti
non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (14). Per
l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni
di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 (15).
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (4), secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo
atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante (15/a).
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (16), per la valutazione e la verifica
della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia
professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi
delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (5), e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al
momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
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(2) Riportato al n. C/XXXIX.
(3) Riportata alla voce Ciechi civili.
(4) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra:
pensioni di guerra.
(6) Riportata al n. C/VII.
(7) Riportata al n. C/X.
(8) Riportata al n. C/XIV.
(9) Riportata al n. C/XXIII.
(10) Riportata al n. C/XXXIV.
(11) Riportata al n. C/XI.
(12) Riportata al n. C/XXIV.
(13) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti
ausiliarie.
(14) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale
direttivo, insegnante e non insegnante.
(15) Riportata al n. C/VIII.
(4) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(15/a) Con D.P.C.M. 13 gennaio 2000, è stato approvato
l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei
disabili.
(16) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: pensioni di guerra.
2. Collocamento mirato.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti
tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con
disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
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3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella
seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (16/a).
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti
l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza
e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con
riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative
e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei
confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (17), e
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 (18), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa
effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono
sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (17), e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con
almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa
legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i
datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai
sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 (19), e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 (20), e della legge
11 gennaio 1994, n. 29 (21).
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(16/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(18) Riportato alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(19) Riportata al n. C/XI.
(20) Riportata al n. C/XXXIV.
(21) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti
ausiliarie.
4. Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi
della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non
superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (17), come sostituito dall'articolo 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108 (17).
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate
unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di
tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale
di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (17), e a quella stabilita dal
contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa
il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini
della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati
nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subìto una riduzione
della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano
essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni
inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto
alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni
di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati,
dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda,
in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (22), si applicano anche al personale
militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con
oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa
azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (23), e successive modificazioni, che
abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti
di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei
requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (17), nonché
ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (24). Ai fini
del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della
corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (25), detratte
le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello
stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976,
n. 248 (26), e per il fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (27), è
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (28), di
seguito denominata «Conferenza unificata».
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(17) Riportata alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(22) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(23) Riportato alla voce Regioni.
(17) Riportata alla voce Lavoro.
(24) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(25) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
(26) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
(27) Riportata al n. A/II.
(28) Riportato alla voce Regioni.
5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto
nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e
per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di
mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n.
454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 (28/a).
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al
comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione,
che avviene solo in presenza di adeguata motivazione (28/b).
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui
al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di
sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La
riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente
articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori
assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di
lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse (28/c).
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(28/a) Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L.
20 dicembre 1999, n. 484, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, e poi dall'art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(28/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma
vedi il D.M. 7 luglio 2000, n. 357.
(28/c) Vedi, anche, l'art. 116, comma 12, L. 23 dicembre
2000, n. 388.
Capo II - Servizi del collocamento
obbligatorio
6. Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (29).
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (29), di seguito denominati «uffici
competenti», provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi
e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni,
degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 (29), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle
seguenti: «comparativamente più rappresentative»;
b) (30).
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(29) Riportato alla voce Lavoro.
(29) Riportato alla voce Lavoro.
(29) Riportato alla voce Lavoro.
(30) Aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 6, D.Lgs.
23 dicembre 1997, n. 469, riportato alla voce Lavoro.
Capo III - Avviamento al lavoro
7. Modalità delle assunzioni obbligatorie.
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori
di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici
competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo
11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da
15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (31), come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (31), salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993 (31), e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le
funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle
assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.
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(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
8. Elenchi e graduatorie.
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si
iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni
persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 (32), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in
una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle
dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria
sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita
della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei
criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4 (33).
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita
all'atto dell'inserimento nell'azienda.
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(32) Riportato alla voce Lavoro.
(33) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile
2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
9. Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta
di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le
modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al
comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le
convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per
avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per
specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della
presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti
contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle
assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al
fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (34), dispongono
la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico (34/a).
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può
fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (35), nel caso
in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui
all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi
del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale
che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
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(34) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(34/a) In attuazione di quanto disposto nel presente comma
vedi il D.M. 22 novembre 1999.
(35) Riportata al n. A/IV.
10. Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti.
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato
di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri
definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4,
sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita
del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale
periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (36), integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (37), come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La
richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non
costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (38), ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti,
al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto
all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti,
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
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(36) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(37) Riportato alla voce Lavoro.
(38) Riportata alla voce Lavoro.
Capo IV - Convenzioni e incentivi
11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (37), come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni
che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono
essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi
di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non
sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (39), e con i consorzi di cui all'articolo
8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
(38),
e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (36), ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (40), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (40), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono
essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (41), al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli
enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
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(37) Riportato alla voce Lavoro.
(39) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(38) Riportata alla voce Lavoro.
(36) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(40) Riportato alla voce Lavoro.
(40) Riportato alla voce Lavoro.
(41) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
12. Cooperative sociali.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (42), e
successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se
operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati
liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto,
salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il
datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei
lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di
lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte
del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso
il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata
della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori
dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381 (42), e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
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(42) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(42) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
13. Agevolazioni per le assunzioni.
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (43), e successive modificazioni; la
medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri
generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10
per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al
comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata
massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro
che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta,
assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono
posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le
somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le
modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di
cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1 (44).
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle
risorse finanziarie ivi previste.
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(43) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: pensioni di guerra.
(44) In attuazione di quanto disposto nel presente comma,
vedi il D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.
14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono
determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati
dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13,
comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente
legge.
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Capo V - Sanzioni e disposizioni
finali e transitorie
15. Sanzioni.
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli
obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio
del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte
dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al
Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (45), di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente
legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste
dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno
lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore
di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di
cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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(45) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
16. Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5,
comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i
bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di
esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni
di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici
possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono
abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione
fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
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17. Obbligo di certificazione.
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione (45/a).
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(45/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 7 luglio 2000, n. 357,
l'art. 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la Circ. 28
marzo 2003, n. 10/2003.
18. Disposizioni transitorie e finali.
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio
sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in
base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e
dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763 (46), è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva,
sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano
più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo
la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1,
2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori
di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta
dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo
7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme
di attuazione (46/a).
3. Per un periodo di ventiquattro mesi (46/b) a decorrere dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (47), e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità
di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
------------------------
(46) Riportata alla voce Profughi.
(46/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236,
nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(46/b) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua
scadenza ai sensi del comma 1 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente il suddetto termine è stato prorogato di ulteriori dodici mesi
dall'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(47) Riportata al n. C/XVIII.
19. Regioni a statuto speciale e province autonome.
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla
presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
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20. Regolamento di esecuzione.
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono
emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere
generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni della presente legge (47/a).
------------------------
(47/a) La Corte costituzionale, con sentenza 21-30 marzo
2001, n. 84 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «e
le provincie autonome di Trento e Bolzano». Per il regolamento di esecuzione
della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
21. Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il
30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese
di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
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22. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482 (47), e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (48);
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (46);
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (49),
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (50),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (48).
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(47) Riportata al n. C/XVIII.
(48) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: pensioni dei dipendenti statali.
(46) Riportata alla voce Profughi.
(49) Riportato alla voce Lavoro.