D.L. 30-10-1984 n. 726
Misure urgenti a sostegno e
ad incremento dei livelli occupazionali.
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1984, n.
351). L'art. 2 della citata legge di conversione ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorto sulla base dei D.L. 21
febbraio 1984, n. 12, D.L 27 aprile 1984, n. 94, D.L. 29 giugno 1984, n. 273, e
D.L. 29 agosto 1984, n. 519.
(Trattasi di decreti-legge
non convertiti in legge).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n.
863 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1984, n. 351). L'art. 2 della citata legge di
conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i
rapporti giuridici sorto sulla base dei D.L. 21 febbraio 1984, n. 12, D.L
27 aprile 1984, n. 94, D.L. 29 giugno 1984, n. 273, e D.L. 29
agosto 1984, n. 519. (Trattasi di decreti-legge non convertiti in legge).
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto-legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti circolari:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro):
Circ. 10 agosto 2000, n. 61;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 30 dicembre
1990, n. 269; Circ. 15 aprile 1996, n. 89; Circ. 30 gennaio 1997, n.
23; Circ. 19 marzo 1997, n. 66; Circ. 26 marzo 1997, n. 78; Circ.
31 luglio 1997, n. 174; Circ. 24 ottobre 1997, n. 209; Circ. 26
febbraio 1998, n. 48; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 6 novembre
1998, n. 233; Circ. 3 luglio 2000, n. 126;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17
febbraio 1997, n. 20/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 1/365; Circ. 23
agosto 2000, n. 61/2000; Circ. 27 marzo 2001, n. 37/2001.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e
ad incremento dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto:
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1. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il
parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi previsto,
concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2,
agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui
all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3), e
all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (4), le quali
abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che
stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche
attraverso un suo più razionale impiego (5).
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è
determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo
perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va
determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti
da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione
salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari
della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza
di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale (6).
3. [L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la
finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della
esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al
presente articolo, esprime su di essa parere motivato] (6/a).
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione
salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai
fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della
pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico
della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il
contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di
Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a
seguito della riduzione di orario (5).
5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento
di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (3). Le quote
di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione
dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni (7).
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di
integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni ed integrazioni (7/a).
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(3) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(4) Riportata alla voce Ente Nazionale per la Cellulosa e la
Carta.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(6/a) Comma abrogato dall'art. 13, D.P.R. 10 giugno 2000,
n. 218
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(3) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(7) Periodo così sostituito dall'art. 8, D.L. 21 marzo
1988, riportato al n. A/LXV.
(7/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo
vedi il D.M. 20 agosto 2002, n. 31445.
2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con
i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le
modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con
riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato
di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso,
per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per
ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico
della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per
i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno
dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al
10 e al 5 per cento (5).
2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i
lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente
articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre
il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a
carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi
titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (8), e successive integrazioni e
modificazioni, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico
della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari al trenta per
cento della retribuzione di cui allo stesso comma (8/a).
3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli
sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente e può essere conguagliato
dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. L'ammontare complessivo degli sgravi degli
oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la
somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le
norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali (8/a).
4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di
lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a
riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675 (8/b).
4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di
lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non
devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile
rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando risulti inferiore -
nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi
sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera
femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle
quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa (9).
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti
collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella
prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di
vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello
della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi
abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore
alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel
contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione
del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto
contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite,
che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un
ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di
anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel
limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al
momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul
cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (8/a).
6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di
calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano
prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il
numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un
trattamento pensionistico più favorevole (9/a).
7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere
depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del
contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro
e le assunzioni effettuate. All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata
altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui
al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata
violazione (8/a).
7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano
l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio (9).
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per
l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a
concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla
Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo
1.
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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(8) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(8/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(8/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(8/b) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano
(I.M.I.).
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre
1984, n. 863.
(8/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(9/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(8/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre
1984, n. 863.
3. 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni
possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non
rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che
al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta
stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
sospensioni e riduzioni di personale (9/b).
1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge
29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro
è ammessa sino all'età di 32 anni (9/c).
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al
cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove
in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale
dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro
sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e
dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso
in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia
intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La
commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali
fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità
formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori
produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali
specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere
previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con
contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più
ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni,
delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono
soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del
contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego (9/d).
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento
alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti
comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (10), secondo
le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni
ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo
comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei
progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti
d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non
siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è
computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di
formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante
ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota
di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25 (11), e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a
carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori (11/a).
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare
l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone
comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il
tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione
e lavoro (11/b).
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del
contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo
indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può
essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando
l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione
conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10
fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di
formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro
dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo
indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta
nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione
conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati
dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è
computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego,
tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite
fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. [Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono
organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di
formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il
periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie
previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (12), e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite
convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro
dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di
assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività] (12/a).
14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare
assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti
agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto
dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto
previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono
relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono
prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a
ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai
progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli
strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca
finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche
approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto
il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la
stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento
delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge
2 aprile 1968, n. 482 (13), assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati
ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge (14).
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(9/b) Vedi, anche, l'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299,
riportato al n. A/CIV.
(9/c) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 29 marzo 1991, n.
108, riportato al n. A/LXXXI.
(9/d) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 29 marzo
1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI e poi così modificato dall'art. 16, D.L.
16 maggio 1994, n. 299, riportato al n. A/CIV.
(10) Riportata al n. A/II.
(11) Riportata alla voce Apprendistato.
(11/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 maggio 1988, n. 173,
riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 68, comma
5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(11/b) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio
1987, n. 190 (Gazz. Uff. 3 giugno 1987, n. 23 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità del comma ottavo nella parte in cui non prevede che
le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione
acquisito dai lavoratori.
(12) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(12/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n.
142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).
(13) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(14) Così sostituito dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863. Vedi, anche, la Dir.Min. 8 maggio 2002.
4. 1. La commissione regionale per l'impiego è così composta:
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario
di Stato dello stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente (14/a);
da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta
stessa, con funzioni di vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con
il presidente, può convocare e presiedere la commissione fissandone l'ordine
del giorno (14/a);
da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata,
con voto limitato ad uno;
da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve
essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed
uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste
rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;
da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul
piano nazionale purché rappresentate nel CNEL (15).
2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad
eccezione del presidente e del vice presidente, viene nominato un supplente.
3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad
iniziativa del presidente e del vice presidente, quando ne facciano richiesta
la metà più uno dei componenti.
4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il
capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per
l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia
di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non
inferiore a quella di direttore di sezione.
5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche
del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della
commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto
di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore,
ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero
rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai
rispettivi rettori.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere
della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che
regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le
predette commissioni durano in carica tre anni.
7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno
sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Per tali sottocommissioni
si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 5.
8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre i compiti previsti
dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7
(15/a),
convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, alla
commissione regionale per la manodopera agricola che è soppressa al momento
della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.
9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi
per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903
(16),
avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato
nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento e uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le
imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro (16/a).
10. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24
(17),
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.
11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1,
le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.
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(14/a) Capoverso così modificato dall'art. 4, L. 28
febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori. Vedi,
anche la Dir.Min. 8 maggio 2002.
(14/a) Capoverso così modificato dall'art. 4, L. 28
febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(15/a) Riportato alla voce Collocamento di Lavoratori.
(16) Riportata al n. E/XXII.
(16/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(17) Riportato alla voce Terremoti.
5. [1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi
di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di
collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è
incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il
lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di
mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria
nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In
esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto
deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale
del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati
a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo
parziale;
c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo
parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è
riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto
a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (17/a).
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente
comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze
organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo
parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del
precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (18),
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno (18/a) (18/cost).
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per
l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti
dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (19), e successive modificazioni ed
integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
8 (20).
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo
parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per
il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno (21).
9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore
(21/a).
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le
modalità di cui al comma 5 (21/a).
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato
dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è
ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale (22).
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai
periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto (22/cost).
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefìci di
carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché dalla legge
2 aprile 1968, n. 482 (23), i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero
complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore
lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità
della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in
violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al
pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L.
40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al
precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al
precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di
comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore
della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei
confronti degli operai agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel
successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro
ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma
dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al
comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (23/a),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è
fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1
gennaio di ciascun
anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti
settori:
a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi
comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;
c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla
pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16
ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non
superiore alle quattro ore giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le
categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali,
il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del
predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1
gennaio di ciascun
anno.
20. In attesa del riordino generale della materia nel settore
dell'istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la
disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 (23/a), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in
corso alla data del 1
gennaio 1984 (22)] (23/b).
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(17/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(18) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(18/a) Comma così sostituito, a decorrere dal periodo di paga
in corso al 1
gennaio 1989,
dall'art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, riportato alla voce Previdenza
sociale.
(18/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22
novembre-1° dicembre 1999, n. 448 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1999, n. 49, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, sollevata in riferimento
agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione.
(19) Riportato alla voce Assegni familiari.
(20) Il comma, che si omette, sostituisce il secondo comma
dell'art. 26, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, riportato alla voce Assegni
familiari.
(21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(21/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(21/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.
(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(22/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24-28
maggio 1999, n. 202 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5,
undicesimo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255
(Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
undicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984,
n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 sollevata in riferimento agli articoli
3 e 38 della Cost.
(23) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(23/a) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(23/a) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
(23/b) Articolo abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio
2000, n. 61.
6. 1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato
lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare
richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.
2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate
contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste
singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova,
la compensazione avviene con la richiesta successiva.
3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con
richiesta nominativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del
comune di Campione d'Italia.
5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano
ad essere avviati su richiesta nominativa purché in possesso di apposita
attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica
sicurezza (24).
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(24) Così sostituito dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
6-bis. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 (23/a), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, è abrogato (25).
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(23/a) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(25) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
6-ter. Le funzioni attribuite alla commissione regionale per
l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, sono
esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge
provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (26), e delle relative norme di attuazione (25).
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(26) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(25) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
dicembre 1984, n. 863.
7. (27).
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(27) Soppresso dalla legge di conversione 19 dicembre
1984, n. 863.
8. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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