Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 12 Incentivi
alle imprese artigiane sull'apprendistato. Il Consiglio Regionale Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge: Art. 1 l. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443,. e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a lire 7.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo, lire 4.000.000 per il terzo e lire 3.000.000 per gli anni successivi. 2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. 1 contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio. Art. 2 l. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato. Art. 3 l. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo è concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato. Art. 4 1. Le imprese di cui all'articolo 1 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qualora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedènti le assunzioni o trasformazioni. 2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato. 3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le società di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi. Art. 5 1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis". Art. 6 l. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire annue 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98) e gravano sull'UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: 03 - PROGRAMMAZIONE In diminuzione UPB S03.007 Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria
07 - TURISMO In aumento UPB S07.028 Incentivazioni alle attività artigiane
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 13 agosto 2001 Floris |