Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20 Nuove
norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da
patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27
agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a
favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in
Sardegna".
Il Consiglio Regionale Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge: Art. 1 l. Le
funzioni attribuite dalla legge regionale 27agosto 1992 n. 15 al dipartimento
di salute mentale ed al servizio di neuropsichiatria infantile dell' Unità
sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'
articolo 11 comma 3 lett b), nn. 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio1995 n.
5. 2.
Le espressioni " dipartimento della salute mentale" e " servizio
di neuropsichiatria infantile" di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e 17
comma 1 punti 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1992 devono intentendersi
sostituite dalle espressioni " Servizio della tutela della salute mentale
e dei disabili psichici" e " Servizio della tutela materno -
infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute
degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici. 3.
Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma 2, 4, commi 1,
2, 3, 4 e 17, comma1, punto 4), della legge regionale 15 del 1992 deve
intendersi sostituito dal termine Azienda USL. Art. 2 1.
L' articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992è sostituito dal seguente: "
Art. 3 (requisiti per l' accesso ai servizi) Art. 3 1.
L' articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente: "
Art. 5 (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4) 2.
Sarà data precedenza, nell' attribuzione di finanziamenti, ai progetti di
livello intercomunale. 3.
I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1,
dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l' ente locale capofila
responsabile del progetto e interlocutore dell' Amministrazione regionale. 4.
L' Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni
partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma1, ai sensi
dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5. 5. I
soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del
servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi
e professionali previsti dall' articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.
6.
Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per l' 80% all' atto
dell' avvio, per la restante quota a conclusione dell' attività .". Art. 4 1.
L' articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente: "
Art. 6 (Sussidio economico) 2.
Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il
soggetto sia assistito dai servizi di cui all' articolo 3 e che per esso sia
predisposto un adeguato piano d' intervento.". Art. 5 1.
Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito
dal seguente: "
1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che
presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A ingrado di
costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/ o dell' autonomia
del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana". Art. 6 1.
L' articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992è sostituito dal seguente: " Art. 8 (Competenze della equipe dipartimentali) 1.
I servizi di cui all' articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture
pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull' opportunità
della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per
il soggetto, nonchè alle risorse familiari e territoriali. 2.
Per i casi di carenza nell' Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma
1, si ricorre all' Azienda viciniore. 3.
Nel caso in cui l' equipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del
sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base
delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.". Art. 7 1.
L' articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente: "
Art. 9 (Stato di bisogno economico) 2.
Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le
entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per
invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l' assegno di
accompagnamento. 3.
I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di
appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni. 4.
Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente
usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio
Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico. 5.
I limiti di reddito previsti dai precedenticommi 1 e 3 sono aggiornati
annualmente con deliberazione della Giunta regionale.". Art. 8 .
1. L' articolo 11 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal
seguente: "
Art. 11 (Procedimento di concessione del sussidio) 2.
Il comune, dopo aver accertato l' esistenza delle condizioni di bisogno
economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda- alla
Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle
condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'
utente interessato. L' Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della
propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta formulando
altresì il parere obbligatorio sull' opportunità della concessione del
sussidio. 3.
Nel dieci giorni successivi il comune trasmette all' Assessorato regionale
dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le risultanze del proprio
accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante. 4.
Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell' Assessore regionale dell'
igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sulla base delle risultanze
pervenute. 5.
Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al
comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione. 6.
L' erogazione del sussidio è delegata alcomune di residenza dell' assegnatario,
che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco,
conformemente ai decreti di cui al comma 4. 7.
La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda". Art. 9 1.
L' articolo 12 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente: "
art. 12. (Costituzione presso i comuni del fondo per l' erogazione del
sussidio) 2.
Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non
superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento
nell' anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22
ottobre 1987, n. 44, recante " Assistenza economico - sociale e di
mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti
in Sardegna". 3.
La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non
appena sia accertato l'esaurimento di esso.". Art. 10 1.
L' articolo 13 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente: "
Art. 13. (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche) 2.
I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante
dichiarazione di responsabilità dei beneficiari tutori o curatori la
sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del
sussidio. 3.
Con la stessa cadenza richiedono all' Azienda USL competente l' accertamento
delle condizioni cliniche. 4.
Le modifiche intervenute sono comunicate all' Assessorato dell' igiene e sanità
e dell' assistenza sociale per l' aggiornamento del fondo di cui all' articolo
9.". Art. 11 1.
L' articolo 15 della legge regionale n. 15 del1992 è sostituito dal seguente: " Art. 15 - (Istruttoria dei ricorsi) 1.
Al fine di curare l' istruttoria dei ricorsi di cui all' articolo 16, è istituita
presso l' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza
sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'assessore regionale
dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale e composta da: a) l' Assessore regionale dell' igiene e sanità edell' assistenza
sociale o un suo delegato, confunzioni di Presidente; b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della
Regione con la posizione funzionale dei primario o di aiuto, o un professore
universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle
Università di Cagliari o di Sassari; c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende
USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto,oppure un
professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di
neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari; d) un funzionario medico dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità
e dell'assistenza sociale; e) un funzionario amministrativo dell' Assessorato regionale dell'
igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza
diritto di voto. 2.
Per ogni componente effettivo è nominato il supplente. 3.
La Commissione si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del
suo Presidente. 4.
I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della
Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie
che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all' oggetto
del ricorso. 5.
Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e la indennità
previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive integrazioni
e modificazioni.". Art. 12 1.
L' articolo 14 della legge n. 15 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni
di cui allo stesso articolo provvedono all' esame delle domande giacenti presso
le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all' entrata in vigore
della presente legge. 2.
Una volta esaurito l' esame delle domande dicui al precedente comma, le
Commissioni decadono. 3.
I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d)
dell' articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 se dipendenti dal
Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario
di servizio. 4.
Ai suddetti componenti, con l' eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'
articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto
previsto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, un compenso di lire
5.000 per ogni pratica esaminata e definita. Art. 13 1. Alle
Commissioni di cui all' articolo 12 della presente legge, le Aziende USL,
presso cui le stesse operano assicurano: a) locali idonei allo svolgimento del lavoro; b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica; c ) l' invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai
Comuni ed alla Regione. Art. 14 1.
L' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente: " Art. 20 (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell' articolo
1 comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987 n. 44) 1.
Per i soggetti già titolari, alla data di entratain vigore della presente
legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall' articolo1,
comma 1, lett b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente
servizio dell'Azienda USL, integrato dall' operatore del servizio socio -
assistenziale del comune, verifica entro sei mesi l' opportunità terapeutica
del ricovero,ovvero individua il tipo di intervento più adeguatoal caso
concreto in base all' articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi
esistenti nel territorio. 2.
La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova
può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti
previsti dagli articoli 40 e 41della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4. 3.
Sino all' espletamento delle attività di verifica,per i soggetti indicati nel
comma 1 del presente articolo è prorogata l' applicazione degliarticoli 1,
comma 1, lett b) e 5, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1987. 4.
Per l' anno 1992 la retta prevista dall' articolo 1, comma 1, lett b), della
legge regionale n. 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno. 5.
Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme
relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio -
assistenziali, di cui al DPGR 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e
integrato dal DPGR 23 agosto 1990,n. 145. 6.
L' ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla
presente legge instrutture socio-assistenziali, alle condizioni di cui sopra,
può essere disposta con le procedure di cui al comma 1. 7.
Agli oneri derivanti dall' applicazione dei commi precedenti si fa fronte con
il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni
inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi
socio-assistenziali. 8.
Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi
vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo
quanto previsto dall' articolo 11". Art. 15 1.
Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l' ammontaredella retta di ricovero di cui
all' articolo 20 della legge n. 15 del 1992, come modificato dalla presente
legge, è fissato in lire 70.000 al giorno. Per gli annisuccessivi l' ammontare
della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della giunta
regionale. Art. 16 1.
Nell' allegato A alla legge regionale n. 15 del1992 è aggiunta alla fine la
parola " Autismo". Art. 17 1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 11 e 12 della presente
legge valutati, rispettivamente, in lire 2.000.000 annue e in lire 40.000.000
per l' anno 1997, fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo
02102 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997- 1999 e a quello
del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. 2.
Gli oneri relativi all' attuazione dell' articolo15 fanno carico ai bilanci dei
Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei
servizi socio-assistenziali. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Data
a Cagliari, addì 30 maggio 1997. Palomba |