Legge Regionale 28 aprile 1993, n. 21 Interventi
urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria e modifiche alle leggi
regionali 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie
imprese industriali)e 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e
favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna) come
modificata dall'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Legge
finanziaria 1991 concernente il fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da
imprese industriali e società finanziarie a prevalente partecipazione
regionale. Il
Consiglio Regionale Il
Presidente della Giunta Regionale la
seguente legge: ARTICOLO
1 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata
a costituire presso il Credito Industriale Sardo e la SFIRS un fondo destinato
alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio
termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e
medie imprese, per la realizzazione in Sardegna di programmi destinati alla
costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e
ristrutturazione di impianti produttivi. ARTICOLO
2 1. Le operazioni finanziarie agevolabili ai
sensi dell'articolo 1 non possono superare il 70 per cento della spesa prevista
per investimenti fissi e, in ogni caso, il limite di lire 25 miliardi né avere
una durata massima superiore a 15 anni. 2. Tali interventi si riferiscono anche ai
programmi di cui all'articolo 1 iniziati entro 36 mesi antecedenti l'entrata in
vigore della presente legge. 3. Per le finalità di cui al presente
articolo, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle
suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi relativi alle
singole operazioni pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata
al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al
36 per cento dello stesso tasso di riferimento. ARTICOLO
3 1. Sulle domande per la concessione del
contributo in conto interessi delibera un Comitato composto: a) dal Presidente dell'Istituto cui è stata presentata la domanda, che
lo presiede; b) dal direttore generale dello stesso istituto o da un suo delegato; c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi
dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11. ARTICOLO 4 1.
L'agevolazione di cui alla presente legge è cumulabile con provvidenze
creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o
comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della
contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in "
equivalente sovvenzione netto". 2.
La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà , pertanto,
la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo delle imprese
di rifondere le somme erogate
dal fondo, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale. 3.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di
industria, termini dell'articolo 4, lettera I) della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1, adotta gli indirizzi e le modalità di applicazione della presente
legge. ARTICOLO 5 1.
Per l'attuazione, degli interventi l'Assessorato regionale del bilancio,
programmazione e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con
l' Assessorato regionale dell'industria, apposita convenzione con il Credito
Industriale Sardo e la SFIRS. ARTICOLO 6 1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno1989, n. 44 come
modificata dalla legge regionale 23 luglio 1990, n. 28, sono aggiunti i
seguenti commi: "1 bis - Saranno altresì ammesse ai benefici di cui al precedente
articolo le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti
in Sardegna, che alla data di presentazione della richiesta di consolidamento
vantino crediti scaduti e immobilizzati nei confronti di società facenti capo
in via diretta o indiretta al sistema delle partecipazioni statali, anche se in
liquidazione, e/ o nei confronti di società aventi dimensioni eccedenti quelle
indicate nel successivo articolo 5 e che si trovino in fase di procedura
concorsuale o di liquidazione. 1 ter - Fermi restando i parametri massimi di intervento di cui
all'articolo 3, comma 3, l'importo consolidato non potrà in ogni caso eccedere
l'ammontare dei crediti scaduti e immobilizzati.". ARTICOLO 7 1.
All'articolo 6 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, introdotto
dall'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, dopo il primo
comma è aggiunto il seguente: "1 bis - Ove i titoli obbligazionari siano emessi da Istituti di
credito al fine di destinare in via specifica la relativa provvista finanziaria
ad operazioni di medio credito industriale in favore di predeterminate società
di capitali, aventi i requisiti di cui al comma precedente, l' Amministrazione
regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del
debito nominale contratto dalle predette società nei confronti degli Istituti
di credito.". 2.
Il titolo dell’articolo 36 della legge regionale 30 aprile991, n. 13, è
sostituito dal seguente: "Fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese
industriali, da istituti di credito e da società finanziarie a prevalente
partecipazione regionale.". ARTICOLO 8 1.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è
autorizzato il limite d'impegno di lire 45.000.000.000; le relative annualità
sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2002. 2.
Nei bilanci della Regione per l'anno 1993 e pluriennale per gli anni 1993/ 1995
sono introdotte le seguenti variazioni: In
diminuzione 03
- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Cap.
03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da
nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 art. 3 della
legge finanziaria 1993) 1993
lire 45.000.000.000 mediante
riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B allegata alla legge
finanziaria In
aumento 09
- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' INDUSTRIA Cap.
09042/ 03 - (Nuova Istituzione) 2.1.2.4.3.6.10.28
(02.02) - Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui
prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie imprese per la
costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e
ristrutturazione di impianti produttivi 1993
lire 45.000.000.000 3.
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo
09042/ 03 del bilancio della regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti
dei bilanci per gli anni successivi fino all' anno 2002. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Data
a Cagliari, addì 28 aprile 1993 Cabras |