Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37 Art.
19 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione da parte dei
Comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative
finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento
con altri soggetti pubblici o privati, attraverso: a) la partecipazione dei Comuni agli
strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale; b) la promozione di attività produttive per
la valorizzazione di risorse locali nonché dei Servizi funzionali allo sviluppo
con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici,
archeologici, artistici e naturalistici; c) la realizzazione di opere pubbliche
necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b). 2. Per le finalità di cui al presente
articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla
legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni,
sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura
di mutui contratti dai Comuni il cui importo complessivo a livello regionale
non sia superiore a lire 333.000.000.000. 3. All'atto della predisposizione delle
leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una
verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge
finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di
finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non
superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente. 4. Le somme per l'attuazione del presente
articolo sono ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge regionale l° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e
integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun Comune per la
prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici
giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli enti
locali della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione
locale e della determinazione di contrarre il mutuo. 5. I finanziamenti regionali sono destinati
a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a
quelle stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di
ammortamento non superi i quindici anni. 6. Gli interessi di pre-ammortamento e le
annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei
propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso
il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai
pagamenti, che vengono corrisposti annualmente in forma anticipata, a ciascun
Comune. 7. Per l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2013, la spesa di
lire 40.000.000.000 (cap. 04019). |