Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37

 

Art. 19
Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione da parte dei Comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, attraverso:

a) la partecipazione dei Comuni agli strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) la promozione di attività produttive per la valorizzazione di risorse locali nonché dei Servizi funzionali allo sviluppo con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici, archeologici, artistici e naturalistici;

c) la realizzazione di opere pubbliche necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b).

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura di mutui contratti dai Comuni il cui importo complessivo a livello regionale non sia superiore a lire 333.000.000.000.

3. All'atto della predisposizione delle leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente.

4. Le somme per l'attuazione del presente articolo sono ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale l° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun Comune per la prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli enti locali della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione locale e della determinazione di contrarre il mutuo.

5. I finanziamenti regionali sono destinati a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a quelle stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di ammortamento non superi i quindici anni.

6. Gli interessi di pre-ammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai pagamenti, che vengono corrisposti annualmente in forma anticipata, a ciascun Comune.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2013, la spesa di lire 40.000.000.000 (cap. 04019).