Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 40 Interventi
creditizi a favore dell’industria alberghiera. Il
Consiglio Regionale Il
Presidente della Giunta Regionale la
seguente legge: ARTICOLO
1 1. L’Amministrazione regionale promuove lo
sviluppo dell’economia turistica favorendo: a) l’adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevarne
la qualità dell’offerta e l’economicità della gestione; b) l’equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti fra le
zone a vocazione turistica, individuate con gli strumenti di programmazione del
territorio; c) la qualificazione e la crescita delle piccole e medio imprese
esercenti attività turistiche d) la promozione e la qualificazione delle strutture ricettive nelle
zone interne di particolare interesse turistico; e) la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica. ARTICOLO 2 1.
I destinatari degli interventi sono le imprese turistiche private, singole o
consorziate, come definite dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. ARTICOLO 3 1.
Per gli scopi indicati nell’articolo 1 l’amministrazione regionale è
autorizzata a costituire presso gli istituti di credito all’uopo convenzionati
appositi fondi al fine di: a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti enti, anche
in valuta estera, nei limiti del 75 per cento della spesa ammissibile, nella
misura del 50 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula
del contratto di finanziamento; b) concedere relativamente all’acquisizione di locali, degli arredi e
delle dotazioni di cui al successivo articolo 4, mediante società di locazione
finanziaria, un abbattimento in conto canoni pari a quello concedibile per un
investimento di pari importo ai sensi della precedente lettera a). Per
l’importo e la durata del finanziamento sono rispettivamente considerati il
valore iniziale del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la
sua durata complessiva. 2.
L’ammontare delle agevolazioni non può comunque essere superiore al massimale
CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto". 3.
Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono
stipulate a termini dell’articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
13, modificato dall’articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39. ARTICOLO 4 1.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1,
l’Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la
ristrutturazione, l’adattamento, l’ampliamento, il completamento,
l’ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche
sostenuti con operazioni di locazioni finanziarie, escluse le opere di
ordinaria manutenzione, di: a) strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14
maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di "multiproprietà"
ove le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura; b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle
di cui alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e
ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti
balneari ed idrotermali. 2.
L’Amministrazione regionale agevola, inoltre l’acquisto di immobili destinati
all’ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue. ARTICOLO 5 1.
L’Amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione
dell’offerta turistica da parte dei consorzi fra operatori turistici, che
rappresentino un numero di posti letto non inferiore a 3.000, o un numero di
soci non inferiori a dieci. 2.
Il limite del 75 per cento, di cui al primo comma, lettera a) del precedente
articolo 3 è elevato al 90 per cento sui mutui concessi per la promozione e la
commercializzazione dell’offerta turistica. ARTICOLO 6 1.
Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente in materia di industria turistica che si
pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta di parere, determina i criteri e le
priorità da seguire ai fini della concessione delle agevolazioni nell’anno seguente,
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 6. ARTICOLO 7 1.
La durata massima del periodo relativo all’abbattimento degli interessi è
prevista in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento
non superiore ai due anni per gli arredi ed attrezzature ed in sedici anni,
comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai 4
anni, per tutte le altre categorie di intervento di cui al precedente articolo
4, ad eccezione della promozione e della commercializzazione dell’offerta
turistica per cui la durata massima dell’abbattimento degli interessi è
prevista in tre anni. ARTICOLO 8 1.
Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente
legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, gli
enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima
dell’inizio dei lavori, ad eccezione delle spese ammissibili relative all’acquisto
dell’area, entro un anno dalla stipula del contratto di compravendita. 2.
Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica
provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all’Assessorato
regionale del turismo. ARTICOLO 9 1.
Le agevolazioni concesse alle imprese vengono erogate agli enti creditizi
convenzionati mediante provvedimento dell’Assessore regionale del Turismo,
nell’ambito delle disponibilità presenti nei predetti fondi. 2.
Le agevolazioni previste nel precedente comma devono essere richieste dagli
enti creditizi mediante un prospetto con l’indicazione dei beneficiari e
dell’importo relativo all’abbattimento degli interessi, corredato per ciascun
beneficiario, da una scheda contenente tutti i dati utilizzati per la
valutazione dell’investimento da agevolare. 3.
Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono
riservati al bilancio regionale. 4.
Le spese per l’amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con
le convenzioni di cui al precedente articolo 3, sono a carico del bilancio
regionale. ARTICOLO 10 1.
Gli enti creditizi convenzionati, che deliberano finanziamenti agevolabili ai
sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento
secondo le tipologie in uso presso gli stessi ai tassi correnti e procedere
alla relativa erogazione, senza attendere il provvedimento di concessione
dell’ammontare relativo all’abbattimento degli interessi. 2.
La misura massima del tasso applicabile al finanziamento può essere determinata
in sede di convenzione tra l’Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed
aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari. 3.
Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi
all’agevolazione prevista dall’articolo 3, questa decorre dalla data della
prima erogazione. 4.
Con la stessa valuta di prelievo dall’apposito fondo, gli enti creditizi
convenzionati accreditano alle imprese finanziate l’ammontare dell’agevolazione
eventualmente maturata. 5.
Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle
imprese beneficiarie, devono essere rimborsati dalle stesse all’Amministrazione
regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute,
maggiorato di quattro punti. 6.
In caso di estinzione anticipata del prestito, deve essere rimborsata
all’Amministrazione regionale la relativa quota dell’agevolazione concessa non
utilizzata. ARTICOLO 11 1.
Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime
iniziative, con analoghi benefici previsti da leggi regionali, sono invece
cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità
purchè l’ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al
massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto". 2.
La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l’obbligo
di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un
tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 10. ARTICOLO 12 1.
Le opere agevolabili, di cui al precedente articolo 4, sono vincolate alla
specifica destinazione turistico - alberghiera per un periodo di tempo pari a
venti anni, decorrenti dalla data di inizio dell’attività . 2.
Il vincolo, per quanto riguarda gli immobili, è reso pubblico a cura e spese
del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri
immobiliari competente per territorio. 3.
I beneficiari che non risultano proprietari degli immobili sottoscrivono
apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico -
alberghiera per il periodo indicato al primo comma del presente articolo. 4.
Il proprietario dell’immobile incentivato sottoscrive opportuna obbligazione
del mantenimento della destinazione turistico alberghiera in forma di atto
pubblico, per un periodo di tempo pari a venti anni dalla data di inizio
dell’attività. 5.
Il beneficiario deve altresì impegnarsi a non cedere, nè a mutarne la tipologia
per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzate senza aver
data comunicazione all’Amministrazione regionale. 6.
La cessione di quote od aziende da parte di una società beneficiaria delle
agevolazioni di cui alla presente legge deve essere preventivamente comunicata
all’Assessore regionale del turismo. 7.
L’Assessore del turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della
destinazione stessa, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione
della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo. 8.
Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni
percepite, maggiorate degli interessi pari al tasso di riferimento vigente alla
data del recupero della somma. 9.
In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione di cui
sopra, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate
maggiorate degli interessi previsti nel precedente comma, ulteriormente
incrementati del cinquanta per cento. ARTICOLO 13 1.
Ai fini della verifica sugli obblighi di cui al precedente articolo 12, i
beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono consentire
accertamenti ed ispezioni eventualmente disposti dall’Amministrazione
regionale. Chiunque rifiuti di fornire dati o documenti richiesti o li fornisca
non veritieri può essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento
motivato dell’Assessore regionale del turismo, previa conforme deliberazione
della Giunta regionale ed è tenuto alla restituzione dei benefici già concessi,
maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del precedente articolo 11. ARTICOLO 14 1.
Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e
successive modificazioni, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, quando si riferiscano ad iniziative che rientrino nelle
finalità di cui al precedente articolo 1, qualora confermate dai soggetti
interessati secondo le nuove modalità e procedure previste, sono considerate
prioritarie e validamente prodotte ai fini della presente legge utilizzando la
documentazione esistente, da integrare ove necessario. 2.
Le iniziative ammesse a finanziamento con apposito decreto adottato
anteriormente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le
quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa
alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964
e successive modificazioni. 3.
In sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le proposte di
cui al precedente articolo 6 sono determinati dalla Giunta regionale senza
l’osservanza dei termini previsti dallo stesso articolo. 4.
Al fine di far fronte alle difficoltà causate dallo sfavorevole andamento della
stagione turistica, le imprese beneficiarie di finanziamenti concesso entro il
30 giugno 1993, a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964,
possono chiedere, nel termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza
dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate relative agli anni 1993 e
1994. 5.
Gli importi differiti saranno gravati del tasso di interesse agevolato in
vigore alla data di presentazione della domanda. ARTICOLO 15 1.
La legge regionale n. 8 del 1964, e successive modificazioni e integrazioni è
abrogata. ARTICOLO 16 1.
Al finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge
si provvede con le risorse già destinate all’attuazione della legge n. 8 del
1964 e successive modificazioni ed integrazioni di cui si dispone l’abrogazione
col precedente articolo 15, dal riversamento al bilancio regionale delle
disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti credito a
termini di detta medesima legge e degli articoli 8 e 38 della legge 11 giugno
1962, n. 588, nonchè dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e
con le annuali leggi finanziarie. 2.
Gli istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui
alla legge regionale nº 8 del 1964 ed agli articoli 8 e 38 della legge n. 588
del 1962, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993 al
bilancio della regione (capº 36113/04 E) i rientri che si verificano negli
stessi fondi. 3.
Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal
1993 al 2008 in complessive lire 242.000.000.000 e, mediamente, in lire
15.125.000.000. 4.
Con carico a detti rientri è autorizzato per il concorso negli interessi di cui
all’articolo 3, primo comma - lettera a), della presente legge il limite
d’impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio
della Regione dall’anno 1993 all’anno 2008. 5.
La restante parte dei rientri è destinata alla concessione, in forma
attualizzata, dei concorsi in conto canoni di cui all’articolo 3, primo comma,
lett. b) della presente legge, l’attualizzazione viene effettuata ad un tasso
corrispondente a quello di riferimento. 6.
Per la concessione di concorsi negli interessi di cui all’articolo 3, primo
comma, lettera a) e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto
capitale (cap. 03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d’impegno: - di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci
della Regione dall’anno 1994 all’anno 2009; - di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte dall’anno 1995
all’anno 2010. ARTICOLO 17 1.
Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale
per il triennio 1993/1995 sono introdotte le seguenti variazioni: Entrata In
aumento 36113/ 04 - (di nuova istituzione) (3.6.1.) - Recuperi
dai fondi di rotazione concernenti il credito alberghiero di cui alla legge 18
marzo 1964, n. 8 ed alla legge 11 giugno 1962 n. 588 1993
lire 15.300.000.000 Spesa In
diminuzione 03
- Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio Capitolo
03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da
nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 art. 3 della
legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e artt. 45 e 46 della legge regionale 20
aprile 1993 n. 18). 1993
lire 300.000.000 (mediante
riduzione delle riserve di cui alla tabella B allegata alla legge finanziaria
1993 - voce n. 8) In
aumento 07
- Turismo, artigianato e commercio Capitolo
07021 -( NI) 2.1.2.6.3.4.10.24 (02.04) - Versamenti ai fondi istituiti presso
gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in
conto canoni alle imprese turistiche (art. 3 della presente legge) 1993
lire 15.300.000.000 Capitolo
07021/ 01 -( NI) 2.1.1.6.3.2.10.24 (08.02) - Compensi agli enti creditizi
convenzionati per l’amministrazione e la gestione del fondo istituito per la
concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese
turistiche (art. 3 della presente legge) 1993
lire 300.000.000 La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Data
a Cagliari, addì 14 settembre 1993 Cabras |