Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 Abrogazione
della Legge Regionale 11 Novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per
favorire in Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica. Il
Consiglio Regionale Il
Presidente della Giunta Regionale la
seguente legge: ARTICOLO
1 La legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, è
abrogata. ARTICOLO
2 E’ costituito un fondo per favorire lo
sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna. ARTICOLO
3 Il fondo di cui al precedente articolo è
costituito dalle somme all’uopo stanziate a carico del bilancio della Regione,
rubrica Assessorato al Lavoro. Al fondo vengono accreditate le eventuali
contribuzioni, erogazioni e sovvenzioni di qualsiasi genere effettuate da enti,
associazioni o privati cittadini, sulle entrate della Regione ed in favore
dell’attività cooperativistica. ARTICOLO
4 Sul fondo, istituito con la presente legge,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative, consorzi
di cooperative od organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute,
contributi o sovvenzioni per: 1) l’assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale alle
cooperative anche per la revisione ordinaria e per l’attività organizzativa e
consortile; 2) il potenziamento economico delle cooperative riconosciute utili nel
campo economico sociale ai fini del maggior impiego della mano d’opera e del
conseguente incremento della produzione e del consumo, e per studi e indagini
statistiche sulle cooperative esistenti e funzionanti; 3) incoraggiare o promuovere il sorgere di nuove cooperative nelle
località ove se ne ravvisi l’utilità in rapporto alle possibilità di sviluppo
economico ed alla valorizzazione della mano d’opera locale, e per lo sviluppo
di un organizzato programma di propaganda. 4) promuovere od organizzare convegni o congressi interessanti la
cooperazione, ed agevolare la partecipazione di rappresentanze di cooperative
sarde ad analoghe manifestazioni che si svolgono nel territorio della
Repubblica od all’estero; 5) l’istituzione di corsi tendenti a formare i quadri del personale
direttivo delle società cooperative e la concessione di borse di studio per la
frequenza di corsi di perfezionamento in Italia od all’estero. ARTICOLO 5 Le
sovvenzioni ed i contributi di cui all’art. 4 vengono concessi con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima,
su proposta dell’Assessore al lavoro e artigianato, e sentito il parere di una
Commissione composta da: 1) l’Assessore al lavoro e artigianato, o un suo delegato, che la
presiede; 2) l’Assessore all’agricoltura, o un suo delegato; 3) l’Assessore alle finanze, o un suo delegato; 4) l’Assessore all’industria e commercio, o un suo delegato; 5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche
legalmente riconosciute. ARTICOLO 6 La
Commissione di cui al precedente articolo, è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e
artigianato. ARTICOLO 7 I
contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di
finanziamento. Il
controllo sull’impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta
all’Assessore al lavoro e artigianato. In
caso di accertata irregolarità nell’impiego di dette somme o nell’adempimento
degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore al lavoro e artigianato, adotta i provvedimenti cautelari per il
ricupero e dispone, con proprio decreto, di concerto con l’Assessore alle
finanze, la revoca della sovvenzione o contributo. ARTICOLO 8 Sono
a carico del fondo di cui all’art. 2, le spese derivanti dall’esecuzione della
presente legge e quelle connesse al conseguimento della finalità in essa
prevista. ARTICOLO 9 Per
l’attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle
competenze ed ai residui del cap. 181 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale dell’esercizio 1957, e dei corrispondenti capitoli dei
bilanci successivi. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Data
a Cagliari il 9 aprile 1957. |