Legge Regionale 19 ottobre 1993, n. 51 Provvidenze
a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984,
n. 26, 11 aprile 1985 n. 54 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e
abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40. Il
Consiglio Regionale Il
Presidente della Giunta Regionale la
seguente legge Art. 1 1. Al fine di promuovere la qualificazione e
lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione
economica della Regione, l'Amministrazione regionale favorisce: a) il potenziamento delle imprese artigiane, con particolare riguardo a
quelle operanti nel comparto manifatturiero; b) l'adeguamento della dimensione aziendale, anche mediante incentivi
per agevolare la fusione fra imprese, al fine di accrescerne l'efficienza e la
competitività; c) l'associazionismo, nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 8
agosto 1985, n. 443; d) l'innovazione di processo e di prodotto, compresa la sperimentazione
e la realizzazione di prototipi, nonché l'acquisto di brevetti e licenze per la
produzione aziendale; la
promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese
che utilizzano nei processi produttivi risorse locali. Art. 2 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno più enti
creditizi convenzionati appositi fondi per l'abbattimento degli interessi
gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai
predetti enti a favore dei soggetti di cui al successivo articolo 6. 2.
Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono
stipulate a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39. Art. 3 1.
Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale
corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni,
pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di
riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento
dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del
contratto di finanziamento. 2.
L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale
CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto". Art. 4 l.
L'agevolazione di cui al precedente articolo viene concessa agli enti
creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale
dell'artigianato, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nei
fondi di cui al precedente articolo 2. 2.
Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono
riversati al bilancio regionale. 3.
Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con
le convenzioni di cui al precedente articolo 2, sono a carico del bilancio
regionale. Art. 5 1.
Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili
ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento,
secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere
alla relativa erogazione senza attendere il provvedimento di concessione
dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi. 2.
La misura massima del tasso applicabile al finanziamento deve essere
determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti
creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari. 3.
Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi
all'agevolazione prevista dal precedente articolo 2, questa decorre dalla data
della prima erogazione. 4.
Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, i predetti enti
accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente
maturata. 5.
Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle
imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale,
maggiorati o degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute,
maggiorato di quattro punti. 6.
In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata
all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non
utilizzata. Art. 6 1.
Possono essere beneficiari dell'abbattimento degli interessi: a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte
nell'albo di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985; b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese
artigiane di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985; b) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso
documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle
Sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di
essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata
attività artigiana. Art. 7 1.
L'abbattimento degli interessi può essere concesso ed in copia all'Assessorato
regionale materia di artigianato per: a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'automazione e
l'ammodernamento de l'esercizio dell'attività artigiana occorrente nonché le
relative spese di progettazione b l'acquisto di macchinari, di attrezzature e licenze, soprattutto se
idonei produttivi ed a sperimentare prototipi; c) il credito di esercizio; d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione. 2.
L'abbattimento può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la
data di presentazione della domanda per l'acquisto di macchinari attrezzature
immobili e spese per l'acquisto nell'anno antecedente la presentazione della
domanda. 3.
Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto per l'area e per gli immobili
e delle fatture per i macchinari, le attrezzature e le opere murarie. 4.
l'agevolazione per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è
concedibile una sola volta per il medesimo oggetto. Art. 8 l.
La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è
prevista per: a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 7 in diciotto
anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore
a tre anni; b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 7 in sette anni,
comprensivi di un periodo utilizzo e di preammortamento non superiore a due
anni; c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento non superiore ad un anno; d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione in tre
anni. Art. 9 1.
L'intervento regionale per l'abbattimento degli interessi sui prestiti erogati
dagli enti creditizi di cui al precedente articolo 6 per le spese di investimento
può essere concesso su importi non superiori al 90 per cento delle spese stesse
e comunque non superiori a: a) 700 milioni di lire per le imprese individuali e societarie; b) 1.500 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto
forma di società cooperativa e per le cooperative formate da soci non iscritti
all'albo delle imprese artigiane; c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di
cooperativa di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del l985. 2.
L'abbattimento degli interessi per il credito di esercizio è concedibile su
importi non superiori al 40 per cento del fatturato dell'anno precedente la
domanda e comunque non superiori a: a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie; b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto
forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti
all'albo delle imprese artigiane; c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa
di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985. 3.
Per le nuove iniziative il credito di esercizio è agevolabile in misura non
superiore al 20 per cento dell'investimento per il quale sia stata presentata
domanda di prestito agevolato. 4.
Il credito per l'acquisto di brevetti e licenze è agevolabile, nella misura non
superiore al 90 per cento della spesa, fino all'importo di 50 milioni. 5.
L'abbattimento degli interessi per prestiti, relativi a programmi aventi una
durata almeno triennale, per la promozione commerciale e per favorire
l'esportazione, è concedibile su importi non superiori al 90 per cento della
spesa e comunque non superiori ai limiti annuali di: a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie; b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti
sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non
iscritti all'albo delle imprese artigiane; c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa
di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985. 6.
I massimali di spesa di cui alla lettera b) del precedenti commi 1 e 2 sono
estesi alle nuove imprese artigiane, costituite a seguito della fusione di due
o più imprese preesistenti, iscritte all'albo da almeno tre anni. 7.
Le spese per investimento e la misura del credito di esercizio di cui ai
precedenti commi sono elevati del cento per 100 per cento per le imprese aventi
per oggetto la produzione di beni. 8.
1 massimali previsti dai precedenti commi non possono essere superati nell'arco
di un triennio, cumulando il finanziamento da concedere con eventuali quote
residue in ammortamento. 9.
Le domande, previste dal comma 1 dell'articolo 7, non potranno essere
presentate per investimenti inferiori a 10 milioni e per importi inferiori a 5
milioni per il credito di esercizio. Art. 10 l.
Sono, definite ai sensi della presente legge, le domande aventi per oggetto: a) il credito di esercizio, il credito alla promozione commerciale e
all'esportazione e il credito per l'acquisto di brevetti e licenze; b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e
l'ammodernamento dei locali, compresa l'area occorrente, anche quando è
abbinato, la richiesta per i macchinari. 2.
Le richieste di prestito, aventi per oggetto il solo acquisto di macchinari e
attrezzature, trovano accoglimento per gli effetti della legge sulla Cassa per
il credito alle imprese artigiane del 25 luglio 1952, n. 949 e successive
modificazioni, o su altri stanziamenti disposti con leggi dello Stato. 3.
L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad effettuare ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo
per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito
alle imprese artigiane, da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte
dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che può essere ammesso, ai sensi
della legge 25 luglio 1952, n. 949, cap. VI e successive modificazioni, dalla
Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un
ulteriore abbattimento degli interessi sull'importo dei finanziamenti
ammissibili ai sensi della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, in misura tale che
l'onere a carico del mutuatario rientri nei limiti risultanti dalla
applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 della presente legge. 4.
I conferimenti regionali al fondo di cui al comma precedente possono essere
utilizzati anche per l'abbattimento dei canoni dei contratti di locazione
finanziaria, per gli investimenti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 del
presente articolo. 5.
L'intervento dell'Amministrazione regionale per il concorso nell'abbattimento
degli interessi e dei canoni può essere concesso sull'intero importo del
finanziamento, sino ai limiti di investimento di cui al precedente articolo 9. 6.
Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di
cui al comma 3 risultino totalmente impegnate, il concorso regionale in conto
interessi e l'abbattimento dei canoni di locazione finanziaria possono essere
concessi sull'intero importo del finanziamento. 7.
Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è
autorizzata a stipulare nuove convenzioni ovvero ad apportare a quelle in
essere le necessarie modifiche. Art. 11 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio
della Regione, presso gli enti creditizi di cui all'articolo 2, fondi per la
concessione, ai soggetti previsti nell'articolo 6, di garanzie sussidiarie dei
finanziamenti concessi. 2.
La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con decreto
dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro il limite
massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale. 3.
La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle
procedure di riscossione coattiva. 4.
L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di 20 volte la
disponibilità del fondo. Art. 12 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso
gli enti creditizi già convenzionati, per l'abbattimento degli interessi
gravanti sui prestiti concessi agli artigiani con la fidejussione delle
cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985. 2.
La percentuale regionale nel pagamento degli interessi è concessa nella misura
di cinque punti percentuali per un periodo non superiore ai cinque anni con
provvedimento dell'Assessore competente per l'artigianato. 3.
Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto
un contributo in conto gestione commisurato ai finanziamenti garantiti ed
effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi nella misura seguente: a) sino a cinque miliardi l'1 per cento; b) oltre cinque miliardi l'1,5 per cento. Il
contributo non può comunque superare i 150 milioni. 4.
Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è
autorizzata ad apportare alle convenzioni in essere le necessarie modifiche. Art. 13 1.
Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo
oggetto o con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla
normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazione statali o
comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della
contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in
"equivalente sovvenzione netto". 2.
La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo
di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un
tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 5. Art. 14 1.
Le agevolazioni richieste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40,
sono confermate dalle iniziative per le quali sia già intervenuto l'atto di
concessione, nonché alle iniziative per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge sia stata presentata la relativa domanda e sia stato
realizzato, anche parzialmente, il programma di spesa. 2.
Per le medesime iniziative è concessa l'opportunità di optare per il
finanziamento sull'intero programma ai sensi della presente legge. 3.
Le altre iniziative per le quali siano state presentate le domande ai sensi
della legge di cui al comma 1 sono agevolabili, se in possesso dei requisiti
prescritti, secondo le modalità della presente legge. 4.
Il Comitato previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 40 del 1976,
continua ad operare fino all'esaurimento delle istruttorie delle pratiche di
cui al comma l. Art. 15 1
E' costituito il Comitato di consultazione e di controllo sul credito
all'artigianato. 2.
Il Comitato ha il compito di consultazione e di verifica dell'applicazione
della presente legge e funge da osservatorio degli strumenti di intervento
creditizio all'artigianato in Sardegna. 3.
Il Comitato esprime parere sulle convenzioni da stipulare con gli Istituti di
credito previsti dalla presente legge e sui criteri generali di gestione. 4.
Il Comitato è composto da: a) l'Assessore regionale dell'artigianato che lo presiede; b) sei componenti in rappresentanza delle organizzazioni artigiane
presenti in Sardegna; c) un componente per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati
con la R.A.S. ai fini della presente legge; d) un funzionario regionale del Servizio Artigianato con funzioni di
segretario. Art. 16 1.
Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore la Giunta regionale riferisce
al Consiglio sullo stato di attuazione e sull'applicabilità concreta della
presente legge. Art. 17 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
norme: a) la legge regionale 21 luglio 1976, n. 40; b) l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per la parte
relativa al Settore dell'artigianato; l'articolo 58 della legge regionale 11
aprile 1985, n. 5; l'articolo 64 e l'articolo 68 della legge regionale 4 giugno
1988, n. 11; l'articolo 41, l'articolo 42, comma 9, e l'articolo 47 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 13. 2.
Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non
trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla
presente legge. Art. 18 1
Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
si provvede con le risorse già destinate all'attuazione delle leggi di cui si
dispone l'abrogazione col precedente articolo 17, dal riversamento al bilancio
regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli
istituti di credito a' termini della legge regionale n. 40 del 1976, nonché
dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi
finanziarie. 2.
Gli Istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui
alla legge regionale n. 40 del 1976, riversano, trimestralmente, a partire dal
30 settembre 1993, al bilancio della Regione (cap. 36113/05) i rientri che si
verificano nello stesso fondo. 3.
Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal
1993 al 2010 in complessive lire 460.000.000.000 e, mediamente, in lire
25.560.000.000 per anno 4.
Con carico a detti rientri sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno: a) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), le cui annualità sono iscritte nel
bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2010; b) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le cui annualità sono iscritte nel
bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 1996. 5.
La restante parte dei rientri di cui al precedente comma 3 è destinata alla
concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto interessi ed in conto
canoni di cui agli articoli 7, comma 1, lettere b) e d), 10 e 12, nonché alla
costituzione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 11; l'attualizzazione
viene effettuata applicando alla stessa il tasso di riferimento. 6.
Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1,
e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (cap
03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno: a) lett. a) - investimenti immobiliari 1) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci
della Regione dall'anno 1994 all'anno 2011; 2. 2) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2012; b)
lett. c) - credito di esercizio 1) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci
della Regione dall'anno 1994 all'anno 1997; 2) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci
della Regione dall'anno 1995 all'anno 1998. 7.
Gli Istituti di credito tengono separata contabilità delle disponibilità da
utilizzare mediante l'attualizzazione da quelle derivanti dai singoli limiti
d'impegno. Art. 19 1.
Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale
per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA
In
aumento Cap.
36113/05 - (Nuova Istituzione) - 3.6.1 Recuperi
dal fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 luglio
1976, n. 40, concernente norme per l'artigianato sardo 1993
lire 64.860.000.000 SPESA In
diminuzione 03
- PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Cap.
03017 - Fondo
speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove
disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della
legge regionale 20 aprile 1993, n. 17) 1993
lire 2.000.000.000 mediante
riduzione delle riserve di cui alla tabella B allegata alla legge finanziaria
1993 - voce n. 8 In
aumento 02
- ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE Cap.
02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese
di viaggio e indennità, per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai
componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituiti
dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno
1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983 n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22
giugno 1987, n. 27) 1993
lire 5.000.000 07
- ARTIGIANATO, TURISMO E COMMERCIO Cap.
07026/01 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.6.3.3.4.10.23 (02.03) Versamenti
ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del
concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7
lettera a) c) e d) della presente legge) 1993
lire 29.860.000.000 Cap.
07026/02 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03) Versamenti
al fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui
alla legge7 agosto 1971, n. 685 (art. 7, lettera b) della presente legge) 1993
lire10.000.000.000 Cap.
07026/03 - (Nuova Istituzione) 2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03) Versamenti
ai fondi di garanzia sussidiaria concessa sui finanziamenti agevolati erogati
alle imprese artigiane (art. 11 della presente legge) 1993
lire 15.000.000.000 Cap.
07026/04 - (Nuova Istituzione) - 2.1.1.6.3.2.10.23 (08.02) Compensi
agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi
destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane (art. 4 della
presente legge) 1993
lire 2.000.000.000 Cap.
07064/01 - (Denominazione variata) - 2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03) Versamenti
al fondo costituito per la concessione di concorsi interessi su prestiti
concessi alle imprese artigiane con la fidejussione delle cooperative artigiane
di garanzia e dei consorzi fidi (art. 12 della presente legge) 1993
lire 9.700.000.000 Cap.
07064/02 - (Nuova Istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.23 Contributi
in conto gestione alle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi
(art. 12, comma 3, della presente legge) 1993
lire 295.000.000 2.
Il versamento ai fondi di cui agli articoli 2, 11 e 12 della presente legge
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 07026/01, 07026/02, 07026/03 e
070604/01 è subordinato, limitatamente agli importi previsti sul capitolo di
entrata 36113/05, all'accertamento, anche per quote, dell'entrata medesima. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Data
a Cagliari, addì 19 ottobre 1993 Cabras |