Legge Regionale 21 maggio 2002, n. 9 Agevolazioni contributive alle imprese
nel comparto del commercio. Il Consiglio Regionale Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge CAPO I Art. 1 1. La Regione
autonoma della Sardegna contribuisce alla modernizzazione, allo sviluppo ed
all’aumento dell’efficienza della rete distributiva. A tal fine la presente
legge prevede specifiche agevolazioni al fine di perseguire i seguenti
obiettivi: a) favorire la nascita e lo
sviluppo armonico delle diverse tipologie distributive; b) stimolare la ristrutturazione,
l’ammodernamento, la riqualificazione e l’aggiornamento tecnologico delle
strutture distributive; c) promuovere l’introduzione e
l’uso del commercio elettronico. CAPO
II Art. 2 1. Allo scopo di
sostenere e riqualificare il sistema distributivo possono essere concesse le
seguenti agevolazioni: a) contributi in conto capitale nella misura
massima del 40 per cento; b) contributi in conto interessi pari ai 2/3 del
tasso di riferimento vigente; c) contributi in conto canoni di leasing. 2. Ai fini della concessione
degli incentivi è autorizzata la costituzione di un fondo speciale, previa
convenzione, presso un istituto di credito selezionato mediante le procedure di
gara di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 3. L’istruttoria delle richieste
di incentivazione, disciplinata da apposita convenzione, è affidata in
applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7. 4. Le agevolazioni vengono
concesse mediante provvedimento dell’Assessorato regionale competente in
materia di commercio, nei limiti delle disponibilità. 5. Alle iniziative realizzate per
il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con
l’Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto
canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all’ammontare
dell’abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso
importo, ai sensi della presente legge, anche in via attualizzata. Art.
3 1. Possono beneficiare dei
contributi previsti all’articolo 2 i soggetti che esercitano o che intendono
esercitare le seguenti attività: a) commercio al dettaglio, in sede fissa o
ambulante, e all’ingrosso; b) servizi ausiliari del commercio; c) somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, come definite dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287; d) commercio elettronico. 2. Possono beneficiarie dei
contributi previsti dalla presente legge i soggetti che intendono esercitare o
che esercitano le attività previste nel comma 1 e che non abbiano più di
quindici dipendenti, operino in Sardegna e svolgano l’intero piano degli
investimenti nel territorio sardo. 3. La categoria di cui alla
lettera a) del comma 1 include le seguenti tipologie, limitatamente
all’attività commerciale non contingentata: a)
farmacie; b)
tabaccai; c)
edicole; d)
distributori di carburanti. 4. Per commercio elettronico, ai
fini della presente legge, si intende l’attività di commercio al dettaglio di
beni e servizi per via elettronica. Art. 4 1. Sono escluse dai benefici la
grande distribuzione e le attività di vendita al dettaglio previste
dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rivolte non al
pubblico. Art.
5 1. Le agevolazioni di cui
all’articolo 2 possono essere concesse per la realizzazione dei seguenti
programmi di spesa: a) costruzione, ammodernamento,
ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, acquisizione di immobili adibiti
o da adibire ad attività commerciali di cui all’articolo 3, incluse le opere
murarie necessarie all’adattamento dei locali, nonché‚ l’acquisto delle aree
indispensabili per lo svolgimento dell’attività commerciale; b) dotazione e rinnovo delle attrezzature fisse,
mobili, strettamente inerenti all’attività commerciale svolta, degli impianti e
degli arredi delle strutture commerciali; c) investimenti specificamente finalizzati
all’acquisizione della certificazione di qualità; d) per i beneficiari di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), le agevolazioni possono essere concesse anche per i
programmi di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo
del commercio elettronico, all’introduzione di innovazioni nelle metodologie
operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie; la concessione dei
contributi dovrà essere subordinata all’effettivo esercizio dell’attività di
commercio elettronico; e) credito d’esercizio. 2. Le istanze rivolte
all’ottenimento dei benefici contributivi devono essere presentate prima che
inizi l’esecuzione dei progetti di investimento. Art. 6 1. Le opere agevolate ai sensi
della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione dichiarata. Il
beneficiario di cui all’articolo 3 è tenuto a non distogliere dall’uso previsto
i beni acquisiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del
contributo. 2. Gli eventuali importi
indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie alle
disposizioni di cui alla presente legge ed alle direttive di attuazione, devono
essere rimborsati all’Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi
computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti. CAPO III Art. 7 1. L’Assessorato
regionale competente in materia di commercio effettua un costante monitoraggio
finalizzato a: a) verificare gli effetti delle provvidenze
sull’apparato distributivo, specialmente in termini di numero e tipologia di
nuovi esercizi commerciali realizzati, di occupazione creata e mantenuta, di
variazione nelle vendite; b) vigilare sul rispetto delle
prescrizioni contenute nella presente legge, nelle direttive di attuazione e
nella normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle
imprese. 2. Le direttive di cui
all’articolo 8 devono prevedere le modalità pratiche di attuazione
del monitoraggio e la documentazione da richiedere per tale finalità Art.
8 1. Le agevolazioni previste nella
presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria
denominata “de
minimis” di cui
al Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 pubblicato sulla G.U.C.E.
del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nel rispetto della disciplina
sopra richiamata, è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla
normativa regionale, statale e comunitaria. 3. Le modalità ed i criteri di
concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in
materia di commercio e turismo, previo parere della competente Commissione
consiliare. 4. La concessione del contributo
può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste
per l’attuazione della presente legge. Art. 9 1. Gli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 10.329.000 per
l’anno 2002, in euro 4.648.000 per l’anno 2003 e in euro 3.098.000 per l’anno
2004 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.036 e alla UPB
S07.037 del bilancio della Regione per gli stessi anni. 2. Agli oneri per l’anno 2002 si
fa fronte, a’ termini dell’articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, e a quelli per gli anni 2003-2004 con le variazioni di cui al
comma 3. 3. Nel bilancio della Regione per
gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA In diminuzione: 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri
legislativi in conto capitale 2003 euro 4.648.000 2004 euro 3.098.000 mediante pari riduzione della riserva di
cui alla voce 3) della tabella B) allegata alla legge
regionale 22 aprile 2002, n. 7 In aumento: 07 - TURISMO UPB S07.036 - Incentivazioni alle
attività commerciali 2002 euro 8.264.000 2003 euro 4.648.000 2004 euro 3.098.000 UPB 07.037
(N.I.) Serv. 04 Tit. 1 (02.16) Credito di esercizio per le
attività commerciali 2002 euro 2.065.000 La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 21 maggio 2002 Pili |