Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 9 Incentivi
per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme
modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40
(Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera). Il
Consiglio Regionale ha
approvato Il
Presidente della Giunta Regionale La
seguente legge: Art.
1 1. La Regione, considerata la rilevanza
sociale ed economica del turismo, favorisce e incentiva la riqualificazione
delle strutture alberghiere, al fine di promuoverne il miglioramento, la
crescita equilibrata ed il costante adeguamento all'evoluzione della domanda
turistica. Art. 2 1. Per le finalità di cui all'articolo 1,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese
turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei
successivi articoli, gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi
regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 21, cosi come modificate dall'articolo
28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9. 2. L'ammontare degli incentivi alle singole
imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata,
calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto. 3. Ai fini della concessione degli incentivi
di cui al comma 2, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali
presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A. 4. L'istruttoria delle richieste di
incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui
al comma 3, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive
integrazioni. 5. Per l'attuazione della presente legge la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo,
emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28
aprile 1992, n. 6. 6. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono concesse all'imprenditore che, in atto pubblico assuma l'impegno
di tenere aperto al pubblico l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con
priorità per l'apertura più prolungata, anche non continuativa. La violazione di
detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle provvidenze regionali
percepite a decorrere dal momento dell'accertata violazione. Art. 3 1. Sono destinatari degli incentivi
regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o
associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna nonché limitatamente alle
iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed e), società miste pubblico-private
a cui partecipino imprese turistiche. 2. Gli incentivi possono concessi per: a) adeguamento delle strutture ed impianti
alle vigenti normative in materia di sicurezza; b) adeguamento, completamento,
ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture
ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22,
con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà e compresa la
riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso. Per
tale struttura ricettiva si intende quella ubicata nei centri storici dei
Comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi
comuni, per unità abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri
dall'edificio centrale; c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e
degli arredi delle strutture di cui alla lettera b) finalizzate alla
riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e
all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di
ordinaria manutenzione; d) realizzazione di strutture e infrastrutture
complementari in stretta connessione alle opere di cui al punto b) e delle
attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici,
centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo
libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno
tre strutture ricettive alberghiere; e) acquisto di terreni per la realizzazione
delle suddette iniziative; l'importo dell'incentivazione per detto acquisto non
può comunque essere superiore al 20 % dell'investimento complessivo per
l'iniziativa da realizzarsi. Art. 4 1. Il comma 1 dell'articolo 5, , della legge
regionale n. 40 del 1993 è sostituito dal seguente: 2. "1. L'amministrazione regionale
agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte
dei Consorzi tra operatori turistici che rappresentano un numero di posti letto
non inferiore a 2.000 o un numero di soci non inferiore a 5." Art. 5 1. Con apposita direttiva della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito
la Commissione consiliare permanente competente in materia, sono stabiliti i
criteri di concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3. 2. Le agevolazioni medesime sono concesse
mediante apposito programma di spesa approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. Art.
6 1. Le opere agevolate ai sensi della
presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera
per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci
anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività. 2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico
a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria
dei registri immobiliari competente per territorio. 3. Il proprietario degli immobili
sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione
turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì, impegnarsi a
non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data
preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, né a mutarne la
tipologia per la durata del vincolo. 4. L'Assessore regionale competente in
materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del
mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o
totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale
delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al
tasso legale. 5. In caso di mutamento di destinazione senza
la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero
delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati
al tasso legale. Art.
7 1. Nella lettera a) dell'articolo 3, della
legge regionale n. 40 del 1993, la percentuale "50%" è sostituita con
"60%". Art. 8 1. L'articolo 7 della legge regionale n. 40
del 1993, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. L'abbattimento degli interessi di cui
all'articolo 3 può essere concesso per i seguenti periodi massimi: a) anni otto, comprensivi di un periodo di
utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi
esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature; b) anni venti, comprensivi di un periodo di
utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri
investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori; c) anni tre per il finanziamento delle spese
di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. 2. Gli interessi dovuti per gli investimenti
ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, relativamente ai
rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, calcolati col metodo
dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini
dell'articolo 3 e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in
ammortamento unitamente al capitale finanziato.". Art. 9 1. All'articolo 14 della legge regionale n.
40 del 1993, modificato dall'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1996,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Per la parte di investimento
già realizzata ma non ammissibile alle agevolazioni previste a' termini del
comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed
ottenere, con istanza da presentare ai fini dell'articolo 8 entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste
dall'articolo 3. In tal caso l'ammontare degli incentivi ai sensi della
presente legge è decurtato di un importo pari a quello già erogato dalla
Regione quale contributo in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 8
del 1964 e della legge regionale n. 40 del 1993, e la nuova agevolazione
sostituisce integralmente quella precedentemente riconosciuta.". Art. 10 1. Al fine di agevolare il consolidamento
tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la
crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in
particolare in Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a
concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei
finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della
legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della Legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi
scadenza nel biennio 1996/1997. 2. Sugli importi delle rate differite, che
saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza
dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato
determinato ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964. Art.
11 1. Ai fini della concessione degli incentivi
previsti dalla legge regionale n. 40 del 1993 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un
apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del
turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture
ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni finanziarie con enti
creditizi e società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione
Sarda. 2. La SFIRS S.p.A., ai sensi della presente
legge e in forza di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’articolo
99 della L.R. 30 aprile 1991 n. 13 modificato dall’art. 24 della L.R. 24
dicembre 1991 n. 39, è abilitata a ricevere le relative domande, ad effettuare
l’istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi in conto interessi
a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge. Art. 12 1. Le annualità dei limiti di impegno
disposti dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 40 del 1993, come
modificate dall'articolo 26, lettere a) e b) della legge regionale 7 aprile
1995, n. 6, sono protratte come segue (cap. 07021): a) lire 10.000.000.000 con annualità dal
2011 al 2014; b) lire 5.000.000.000 con annualità dal 2012
al 2015. 2. E' autorizzato, per le finalità di cui al
comma 6, dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 1993, l'ulteriore
limite di impegno di lire 500.000.000 con annualità dal 1997 al 2016 (cap.
07021). Art. 13 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge sono valutati in annue lire 6.000.000.000. 2. Il bilancio della Regione per l'anno 1998
ed il bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 tiene conto delle seguenti
previsioni. In aumento 07 - TURISMO Cap. 07020 - 1998 lire 4.000.000.000 Cap. 07021 - 1998 lire 500.000.000 Cap. 07021-02 - 1998 lire 1.500.000.000 3. Alla relativa copertura finanziaria si fa
fronte, nell'anno 1998 e successivi, con fondi propri della Regione di cui i
bilanci per gli stessi anni devono tener conto. La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 11 marzo 1998 Palomba |